La norma che prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso è illegittima. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza del 23 luglio 2024 n. 143

Corte costituzionale - Sentenza 3-27 luglio 2024 n. 143 - Presidente Barbera; Relatore Petitti

LA MASSIMA

Status e capacità - Transessuale - Terzo genere - Autodeterminazione. (Costituzione, articoli 2, 3, 32 e 117; legge 14 aprile 1982 n. 164, articolo 1; Dlgs 1° settembre 2011 n. 150, articolo 31, comma 4)

Poiché va escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.

La norma che prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso è illegittima. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza del 23 luglio 2024 n. 143 in riferimento all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 (Disposizioni complementari al codice...

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