Se il noleggiatore di un'imbarcazione la utilizza per diporto il carburante può essere esentato dallo Stato membro dal pagamento delle accise. Infatti, nel contratto di nolo ciò che rileva è l'attività svolta dall'"utilizzatore finale", ed essa può essere commerciale o meno, come nel caso del diporto. La Cgue con la sentenza sulla causa C-341/20 ha perciò bocciato la norma italiana che consentiva indifferentemente per impieghi commerciali o di diporto di ususfruire dell'alleggerimento fiscale sul carburante pagato per la conduzione di imbarcazioni noleggiate.
L'Italia - secondo la Cgue - ha violato il diritto dell'Unione esentando dall'accisa i carburanti delle imbarcazioni private da diporto, noleggiate e utilizzate dagli utilizzatori finali per attività non commerciali.
Non rileva quindi che il rapporto con l'utilizzatore finale rientri dal punto di vista del noleggiante in un'attività commerciale. Perché è la finalità del nolo a determinare il trattamento fiscale sull'acquisto di carburante. Infatti, il noleggiatore può sia utilizzare l'imbarcazione per scopi commerciali (ad esempio, il trasporto di persone a pagamento) o a scopo di diporto. E in tale seconda ipotesi non è legittima l'estensione dell'esenzione dalle accise.

