Civile

No all'indennizzo del mancato preavviso per il dipendente pubblico che accede alla pensione di inabilità

L'accertamento della totale impossibilità di lavorare determina il recesso dell'amministrazione

di Paola Rossi

Non ha diritto all'indennità per il mancato preavviso il dipendente pubblico che subisce il recesso dell'amministrazione a seguito della certificazione di totale inabilità al lavoro effettuata dalla Commissione medica chiamata a valutare l'istanza di pensione per inabilità. La Cassazione con la sentenza n. 9556/2021 ha aderito al ragionamento dei giudici di merito di appello che hanno escluso l'applicazione della norma del contratto nazionale che stabilisce il diritto all'indennità di mancato preavviso quando la malattia o l'inabilità del dipendente rendano impossibile per l'amministrazione l'assegnazione a mansioni diverse.

La Cassazione conferma l'effetto istantaneo sul rapporto di lavoro della definitiva valutazione medica di totale inabilità al lavoro susseguente all'iter di valutazione della domanda per il trattamento pensionistico di inabilità. In sintesi non si tratta di un mancato preavviso che dà diritto allo specifico indennizzo per non aver potuto fruire dei mesi di preavviso cui hanno diritto i lavoratori.

In un caso come quello affrontato dalla Cassazione si applica al rapporto di lavoro pubblico quanto già era stabilito in ambito privatistico. E non viene estesa la norma pattizia che valuta i casi di periodi di assenza dal lavoro per malattia che determinano l'impossibilità del datore di lavoro pubblico di assegnare il dipendente in difficoltà ad altra mansione. Caso in cui alcuni contratti collettivi riconoscono l'erogazione del mancato preavviso a fronte dell'impossibilità di proseguire il rapporto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©