Penale

No al pc portatile in carcere se il difensore non dimostra l'assenza di strumenti alternativi

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di Paola Rossi

Non è affatto scontato l'accesso del difensore - munito di computer - al colloquio in carcere con il suo assistito. Ma non è neanche vietato, perché può essere autorizzato. Ciò che rileva è l'impossibilità di utilizzare mezzi alternativi all'uso di un pc portatile e questa va dimostrata. Sono quindi fondamentali le motivazioni addotte dal legale - che chiede di poter introdurre in carcere lo strumento informatico - a sostegno delle esigenze di una piena difesa della persona sottoposta alla misura restrittiva della libertà.
Motivazioni giustificative che, per la loro genericità, evidentemente non sussistevano o non è stato possibile per i giudici apprezzare nel caso concreto di cui si è occupata la Cassazione penale con la sentenza n. 38609 depositata ieri. I giudici di legittimità confermavano il divieto opposto all'introduzione dello strumento informatico proprio per tale carenza motivazionale dell'istanza presentata dal difensore e rigettata.

La richiesta respinta - Non è stata sufficiente la generica formulazione di dover consultare insieme al proprio cliente il "corposo fascicolo processuale" per predisporre una ponderata e condivisa memoria difensiva per garantire una concreta affermazione delle ragioni della parte sottoposta a processo. Riteneva il ricorrente di aver diritto a portare con sé il computere anche al fine di evitare la disparità di mezzi e strumentazione tra difesa e accusa. Nessuna delle norme su cui si fonda il ricorso di fatto vieta tale eventualità, ma il rischio che la connessione a internet o i dati contenuti nel portatile siano materiale cui non deve avere accesso la persona sottoposta a misura cautelare sono ragioni sufficienti a obbligare il difensore a spiegare - ad esempio- perchè non gli è possibile copiare su una pen drive il fascicolo da consultare. Motivazione valida potrebbe essere l'assenza di pc su cui leggerla in carcere.

Corte di Cassazione – Sezione III – Sentenza 18 settembre 2019 n. 38609

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