Comunitario e Internazionale

No a protezione sussidiaria concessa solo per il superamento di una soglia minima di vittime

La domanda del rifugiato va esaminata in base alla complessità degli elementi anche individuali relativi al Paese di provenienza

di Paola Rossi

La protezione sussidiaria al rifugiato - cui viene respinta da uno Stato membro la domanda di asilo - non può essere negata in base all'applicazione di un requisito automatico, quale il superamento nel Paese di provenienza di una soglia minima stabilita di vittime o persone ferite. La Cgue nella causa C-901/19 ha ricordato che la tutela che va accordata a chi fugge da scenari di guerra va concessa in base alla sussistenza di una minaccia grave e individuale. Non basta quindi la conta dei morti che determina il conflitto armato per affermare la necessità di proteggere i rifugiati.

Perciò se un Paese nega il diritto d'asilo la domanda di protezione sussidiaria promossa dal richiedente va esaminata in base anche a criteri prospettici come l'entità del dispiego di forze armate sul territorio di provenienza. Rilevano inoltre eventuali tendenze politiche nei confronti di specifiche etnie sottoposte a vessazioni o condizioni strettamente personali del richiedente che ne mettano in pericolo la vita.

La pronuncia si segnala per essere la prima a interpretare la direttiva 2011/1965 sulla protezione internazionale dei rifugiati. La Cgue precisa che è un complesso di norme che prevede il ravvicinamento delle legislazioni nazionali e perciò l'interpretazione ora fornita è fortemente rilevante per tutti gli Stati membri. Il ravvicinamento è necessario per evitare il cosiddetto forum shopping e i prevedibili movimenti secondari all'interno della Ue da parte dei migranti, rectius rifugiati.

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