La protezione sussidiaria al rifugiato - cui viene respinta da uno Stato membro la domanda di asilo - non può essere negata in base all'applicazione di un requisito automatico, quale il superamento nel Paese di provenienza di una soglia minima stabilita di vittime o persone ferite. La Cgue nella causa C-901/19 ha ricordato che la tutela che va accordata a chi fugge da scenari di guerra va concessa in base alla sussistenza di una minaccia grave e individuale. Non basta quindi la conta dei morti che determina il conflitto armato per affermare la necessità di proteggere i rifugiati.
Perciò se un Paese nega il diritto d'asilo la domanda di protezione sussidiaria promossa dal richiedente va esaminata in base anche a criteri prospettici come l'entità del dispiego di forze armate sul territorio di provenienza. Rilevano inoltre eventuali tendenze politiche nei confronti di specifiche etnie sottoposte a vessazioni o condizioni strettamente personali del richiedente che ne mettano in pericolo la vita.
La pronuncia si segnala per essere la prima a interpretare la direttiva 2011/1965 sulla protezione internazionale dei rifugiati. La Cgue precisa che è un complesso di norme che prevede il ravvicinamento delle legislazioni nazionali e perciò l'interpretazione ora fornita è fortemente rilevante per tutti gli Stati membri. Il ravvicinamento è necessario per evitare il cosiddetto forum shopping e i prevedibili movimenti secondari all'interno della Ue da parte dei migranti, rectius rifugiati.

