No a rescissione del giudicato se il difensore nominato non allega l’impossibilità di contatti
La nomina e l’elezione di domicilio presso l’avvocato di fiducia che svolga il mandato presenziando a tutte le udienze non fa venir meno la presunzione - che però non è assoluta o insormontabile - di volontaria assenza dal processo
No alla rescissione del giudicato per chi dichiarato assente non dimostra di non aver colpa per la mancata conoscenza del processo e dell’emissione della sentenza non più impugnabile, nonostante il condannato abbia nominato difensore ed eletto domicilio presso di lui. La prova di essere restato assente incolpevolemente diviene più complessa in caso di difesa fiduciaria e senza che sia stata fatta rilevare in giudizio da parte dell’avvocato nominato la perdurante mancanza di contatti con l’imputato e il difensore abbia persino impugnato la decisione di primo grado.
La dichiarazione di assenza correttamente assunta a norma dell’articolo 420 bis del Codice di procedura penale non costituisce, in effetti, una presunzione assoluta di volontaria sottrazione al processo, ma per ottenere la rescissione del giudicato ex articolo 629 bis dello stesso codice di rito l’istante dovrà fornire adeguata prova contraria di quanto inizialmente emerso sull’insussistenza di un comportamento colpevole. Va provato - soprattutto nel caso di vicende successive a una corretta vocatio in ius regolarmente notificata presso il domicilio eletto presso il difensore di fiducia - che si siano verificati situazioni concrete o eventi peculiari che denotano la perdita di effettività del rapporto difensore-imputato. Un esempio di tale ultima circostanza potrebbe essere ad esempio costituito dalla rinuncia al mandato non comunicata al cliente dall’avvocato o nella mancata partecipazione di quest’ultimo alle udienze in rappresentanza della persona sottoposta a giudizio.
La Corte di cassazione penale con la sentenza n. 3934/2026 ha infatti respinto il ricorso contro il diniego di rescissione del giudicato domandato dal ricorrente contro l’intervenuta condanna in secondo grado.
Nel caso concreto la Cassazione ha confermato la posizione della Corte di appello negando che il ricorrente avesse fornito la prova dell’incolpevole conoscenza del processo e della condanna definitiva a proprio carico. Dunque la dichiarazione di assenza non era stata adottata illegittimamente sulla base di elementi insufficienti e il ricorrente non ha allegato ulteriori circostanze di fatto che gli abbiano impedito di conoscere lo stato del procedimento a suo carico e l’adozione della sentenza di condanna.
Per la Cassazione la dichiarazione di assenza non era stata adottata in maniera incongrua e quindi illegittima, ma ciò che qui rileva il ricorrente non ha provato che la sua mancata partecipazione al processo non fosse frutto di volontaria sottrazione a esso o di puro disinteresse del suo corso.
Il ricorso si fondava preminentemente sul precedente delle sezioni Unite penale “Ismail” dove nonostante la nomina del difensore d’ufficio e l’elezione di domicilio presso il difensore era stata riconosciuta l’incolpevole ignoranza del procedimento da parte dell’imputato.
Ma la Corte fa rilevare in primis che trattandosi nel caso concreto di nomina fiduciaria e connessa elezione di domicilio il rapporto si presume instaurato con maggiore pregnanza tra avvocato e imputato e soprattutto che nel caso Ismail si trattava di nomina ed elezione al momento dell’arresto. Ciò che in sé può lasciar supporre la non instaurazione del rapporto col difensore.
Semmai come suggerisce la Cassazione se realmente l’imputato non fosse stato a conoscenza dell’iter del procedimento a proprio carico lo stesso difensore di fiducia avrebbe dovuto/potuto far rilevare l’assenza di rapporti con il proprio assistito.







