Penale

No alla rescissione per l'assenza in udienza se l'imputato non è informato per sua colpa

L'imputato non aveva informato il difensore dell'inutilizzabilità della Pec e di conseguenza non sapeva della rinuncia al mandato

di Paola Rossi

Non può chiedere rescissione del giudicato a lui sfavorevole l'imputato che lamenti di non aver avuto alcun rapporto col difensore nominato d'ufficio dopo la rinuncia al mandato del proprio difensore di fiducia, di cui però non aveva avuto alcuna notizia. La Corte di cassazione con la sentenza n. 7172/2021 ha respinto il ricorso in quanto l'imputato non aveva rispettato i doveri a lui incombenti nell'ambito di una corretta dinamica processuale tra i soggetti coinvolti nel giudizio.

Il ricorrente sostiene che non basta la mera conoscenza del processo a suo carico per rendere irrilevante la circostanza fattuale di non aver saputo della rinunzia al mandato da parte del proprio legale di fiducia da cui è conseguita la propria assenza all'udienza fissata e non notificatagli personalmente. Al contrario per la Cassazione avrebbe violato il dovere di informazione verso il difensore di fiducia per non avere informato quest'ultimo sull'inutilizzabilità dell'indirizzo Pec precedentemente indicato per le comunicazioni relative all'esecuzione del mandato difensivo.

Il ricorrente si è difeso da tale rilievo puntando il dito sul fatto che il proprio difensore aveva a disposizione altri suoi recapiti e su quelli avrebbe potuto utilmente comunicare la rinuncia alla difesa. Ma la Corte supera tale affermazione ricordando il dovere di tenere un comportamento diligente da parte di chi è sottoposto al processo di cui abbia manifestato di aver avuto conoscenza del suo avvio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©