Penale

No alla richiesta della parte civile di “correggere” l’assoluzione in declaratoria di prescrizione

La vicenda riguardava un caso di colpa medica che impone un giudizio non solo statistico sull’efficacia di cure ma anche la valutazione del fatto storico composto da tutti gli elementi di fatto verificatisi nel caso concreto. Si tratta quindi non di correzione, ma di rivalutazione del ragionamento seguito dai giudici che hanno assolto i due medici

di Paola Rossi

In presenza della parte civile il giudice che assolve il condannato invece di arrestarsi alla declaratoria dell’intervenuta prescrizione adotta una decisione non affetta da vizio di legittimità. Anzi, come afferma la Cassazione penale con la sentenza n. 1444/2026, l’insegnamento delle sezioni Unite “Capitano” impone la prevalenza dell’assoluzione sostenuta con adeguata motivazione proprio a tutela della posizione processuale della parte civile costituita.

Pertanto è inammissibile la richiesta allo stesso giudice di appello di provvedere alla correzione della sentenza per modificare l’assoluzione adottata per impossibilità di una condanna nel merito oltre ogni ragionevole dubbio in declaratoria di prescrizione del reato. Anche perché - a fronte di una tale pretesa impugnatoria - funzionalmente la competenza è del giudice dell’impugnazione. Inoltre non si può parlare di correzione di errore materiale privo di incidenza sul merito della sentenza se si attacca nella sostanza il ragionamento probatorio espresso dalla sentenza.

Il secondo comma dell’articolo 130 del Codice di procedura penale prevede comunque che se il provvedimento del giudice è oggetto di impugnazione e questa non è dichiarata inammissibile la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell’impugnazione.

Quindi la domanda di natura impugnatoria finalizzata all’asserita correzione della sentenza andava posta dagli attuali ricorrenti direttamente alla Corte di cassazione.

Con l’attuale ricorso contro la declaratoria di inammissibilità della domanda ex articolo 130 del Cpp le parti civili sostenevano il vizio della decisione impugnata per essere stata adottata de plano. Ciò che è invece legittimo anche alla luce dell’espresso rinvio all’articolo 127 del Cpp sui procedimenti in camera di consiglio operato dallo stesso articolo 130 del codice di rito posto a base della domanda di correzione di errore materiale.

Il caso concreto in materia di colpa medica

Tra l’altro, come conferma ora la Suprema Corte, non si può nel caso in esame parlare di mero errore materiale in quanto la decisione assolutoria veniva attaccata dalle parti civili anche e precipuamente sotto il profilo dell’incompletezza della prova perché il giudice riteneva non raggiunta la dimostrazione (sussisteva quindi il dubbio) della capacità salvifica delle terapie omesse a fronte di un quadro clinico della persona poi deceduta.

Il caso riguardava infatti un caso di colpa medica che come chiarisce la Corte impone un giudizio non solo statistico sull’efficacia di cure a disposizione dei sanitari e non somministrate, ma anche la valutazione del fatto storico in sé composto da tutti gli elementi di fatto verificatisi nel caso concreto. Compreso il quadro clinico personale di chi affronta una specifica malattia e necessita di cure adeguate.

Si tratta quindi non di correzione, ma di rivalutazione del ragionamento seguito dai giudici che hanno assolto i due medici imputati non ritenendoli colpevoli al di là di ogni ragionevole dubbio da cui veniva escluso il nesso causale tra omissione medica e decesso del paziente.

E l’asserita prevalenza all’intervenuta prescrizione sulla pronuncia di merito assolutoria non è in sé errore materiale vista la critica dei ricorrenti al mancato superamento del dubbio come difetto delle prove assunte e data l’impugnazione la richiesta di correzione andava comunque posta al giudice dell’impugnazione.

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