No alla sopraelevazione in aderenza se la parete di fronte è “finestrata”
La Cassazione, sentenza n. 33145 depositata oggi, ha chiarito che neppure un accordo tra privati può derogare al Dm 1444/68
No alla sopraelevazione in aderenza se la parete dell’edificio “frontistante” è finestrata in qualche sua parte; anche se l’apertura non è prospicente, dunque, la nuova costruzione non può farsi. Si tratta di una regola inderogabile posta a tutela dell’interesse pubblico-sanitario non aggirabile neppure con una pattuizione in atto notarile tra privati. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sentenza n. 33145 depositata oggi, confermando le decisioni di merito.
I ricorrenti avevano sopraelevato per...





