No al termine di prescrizione sul credito maturato da una società verso la Regione che ha "partecipato"
Il termine breve di prescrizione previsto dall'articolo 2949 del Cc è riferibile soltanto ai diritti derivanti dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società
Il termine breve di prescrizione previsto dall'articolo 2949 del Cc è riferibile soltanto ai diritti derivanti dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, restando pertanto esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto. Deriva da quanto precede, lo spiega la Cassazione con la ordinanza 12 febbraio 2021 n. 3628, che in presenza di una società consortile partecipata da una Regione, secondo una partecipazione disciplinata dalle norme del codice civile, ove la Regione abbia deliberato il finanziamento della società e non vi abbia provveduto, il relativo credito non è soggetto alla disciplina di cui all'articolo 2949 del Cc, qualora si accerti che i versamenti stessi non costituivano un contributo riconducibile all'articolo 2615-ter del Cc o comunque alla partecipazione sociale, in qualità di conferimenti previsti dall'atto costitutivo della società stessa o dalla legge, ma rappresentavano una forma di finanziamento riconducibile a un contratto di mutuo. Ciò indipendentemente dall'intento dell'ente Regione di fornire alla società partecipata le risorse finanziarie necessarie per consentirle di operare sul mercato, il quale non spiega alcun effetto ai fini della individuazione della causa del versamento, restando confinato sul piano dei motivi.
La posizione della Corte di appello - Diversamente il giudice di appello, richiamato l'articolo 1 della legge regionale delle Marche 23 giugno 1986 n. 15, secondo cui la società attuale ricorrente [fallita] aveva natura di società consortile e la partecipazione della Regione alla stessa era disciplinata dalle norme del codice civile, osservato che in tali società la provvista dei mezzi finanziari necessari per l'erogazione delle prestazioni a favore delle imprese socie può aver luogo sia mediante il pagamento di un corrispettivo, sia mediante il versamento di contributi in denaro, i quali costituiscono una forma di finanziamento che, a differenza dei prestiti sociali, non genera alcun obbligo di remunerazione o di restituzione, e precisato - altresì - che nella specie la domanda aveva a oggetto il pagamento di finanziamenti già approvati, ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2949 Cc.
La motivazione della ordinanza 3628/2021 - Ciò - come osservato in motivazione, nella pronunzia in rassegna - prendendo le mosse dall'insegnamento contenuto in Cassazione, sentenza 11 giugno 2004 n. 11081 (in Società, 2005, p. 53, con nota di Bonavera E.E., Mutualità delle società consortili e natura dei contributi consortili), secondo cui, in particolare in tema di società consortili, qualora un soggetto (nella specie, ente pubblico territoriale, in persona della Regione Marche) assuma una partecipazione al capitale di una società consortile per azioni (nella specie, con legge regionale) secondo le norme del codice civile, concedendo a quest'ultima finanziamenti a titolo di contributo (nella specie, per le spese di acquisizione delle aree necessarie allo svolgimento dell'attività sociale ed alla progettazione ed esecuzione dei relativi manufatti), tale contributo (che costituisce una forma di finanziamento della società) non genera alcun obbligo di remunerazione o di restituzione, dovendosi nettamente distinguere dai prestiti sociali, ed assimilarsi, invece, ai versamenti a fondo perduto, con la conseguenza che, fallita la società consortile, nessun diritto all'ammissione al passivo può essere legittimamente vantato dal finanziatore.
Da tale principio - ha evidenziato la pronunzia in rassegna - la sentenza impugnata ha dedotto che i rapporti intercorrenti tra l'ente e la società relativamente all'erogazione di finanziamenti vanno ricondotti in ogni caso all'ambito societario, con il conseguente assoggettamento dei crediti dagli stessi scaturenti al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2949 Cc per i diritti derivanti dai rapporti sociali.
Tale conclusione - peraltro - ha evidenziato la sentenza del 2021, non può ritenersi condivisibile, costituendo il frutto di un inadeguato approfondimento della fattispecie alla quale si riferisce il principio richiamato, che ha indotto la Corte territoriale a considerarne possibile l'estensione a qualsiasi forma di versamento eseguito dal socio in favore della società, indipendentemente dall'accertamento della relativa causa.