Penale

Noleggio auto, appropriazione indebita se non si rispetta il termine per la riconsegna

Per la corte di Appello di Palermo l'intenzione di restituire il bene altrui non fa venir meno il dolo

di Andrea Alberto Moramarco

Commette il reato di appropriazione indebita colui che, in caso di noleggio di breve durata, allo scadere del termine non restituisce tempestivamente l'autovettura. In tale ipotesi, infatti, l'inosservanza dell'obbligo di restituzione, in assenza di giustificazioni o di accordi sul proseguimento del noleggio, configura una "interversio possessionis" ai sensi dell'articolo 646 cod. pen., anche in assenza di una richiesta di restituzione del noleggiatore. Questo è quanto si afferma nella sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 385/2020.

Il caso - Protagonista della vicenda è un uomo che, all'aeroporto di Palermo, stipulava con una ditta di noleggio un contratto per l'utilizzo per una settimana di una autovettura utilitaria. Al termine del periodo previsto, l'uomo informava la ditta di voler proseguire nell'utilizzo della macchina per altre settimane, adempiendo al pagamento a mezzo bonifico. Dopo circa un mese, tuttavia, l'uomo cessava di pagare e, pur mantenendo contatti telefonici costanti con la ditta di noleggio promettendo di adempiere, non procedeva alla consegna dell'auto. A questo punto, dopo circa tre mesi, il titolare della ditta si recava personalmente sino a Roma, città di residenza del noleggiatore, per recuperare la vettura e per ottenere il pagamento di quanto spettante. La vicenda non ha però un lieto fine, in quanto arriva da parte del Tribunale di Palermo una sentenza di condanna per il reato di appropriazione indebita, ai sensi dell'articolo 646 cod. pen.

La decisione - Contro questa decisione, l'imputato si rivolge alla Corte d'appello, contestando la configurabilità del reato, in quanto, a suo dire, la mera ritenzione dell'autovettura non era sufficiente a realizzare la fattispecie incriminatrice, richiedendosi a tal fine, invece, un esplicito rifiuto a restituire la stessa. Inoltre, i contatti telefonici costanti con la persona offesa dovevano essere considerati quali elementi contrastanti con la volontà di divenire possessore del mezzo noleggiato.
Tali argomentazioni non convincono i giudici d'appello, che confermano in toto il verdetto di merito. Per la Corte, infatti, il significativo lasso di tempo intercorso tra il noleggio dell'auto e la sua restituzione, il recupero dell'autovettura direttamente da parte della persona offesa a proprie spese, e il comportamento dell'imputato per le modalità del rapporto con la cosa, sono elementi che indicano una oggettiva interversione del possesso. Quanto all'elemento soggettivo, invece, per il Collegio l'intenzione di restituire il bene altrui non fa venir meno il dolo nel delitto di appropriazione indebita. In sostanza, nel caso di specie, l'uomo trattenendo presso di sé l'auto di proprietà della persona offesa «si è garantito la possibilità di circolare liberamente sul territorio nazionale senza alcun titolo e spesa, a nulla rilevando che intrattenesse rapporti telefonici quasi quotidiani con il noleggiatore». Tanto basta per ritenere integrata la fattispecie di appropriazione indebita.

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Sezione 2

Noleggio - Scadenza - Termine - Obbligo - Restituzione - Inosservanza - Appropriazione indebita

Corte d'appello