Penale

Nomina difensore: basta la firma dell’imputato

La Cassazione ribadisce che la dichiarazione di nomina prevede formalità semplificate e che il minimum imprescindibile è la sottoscrizione dell’indagato/imputato

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di Marina Crisafi

Ai fini della validità della nomina del difensore di fiducia è sufficiente la firma dell’imputato. Difatti, la dichiarazione di nomina prevede formalità semplificate, secondo le quali il minimum imprescindibile è la sottoscrizione dell’indagato/imputato. È quanto ha ribadito la prima sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 43223/2024, pronunciandosi sul ricorso di un’imputata cui era stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La vicenda

In particolare, ...