Civile

Non basta l'emissione del mandato di pagamento per liberare la Pa dal debito

E' necessaria anche la comunicazione della emissione dell'ordinativo di pagamento della Tesoreria dello Stato

di Mario Finocchiaro

In tema di debiti delle amministrazioni statali soggetti alla speciale disciplina del regio decreto n. 827 del 1924, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e del dPR n. 367 del 1994, regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi del comma quinto dell'articolo 651 del regio decreto n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente. Questo il principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 Cpc, dalla sezione III della Cassazione con l' ordinanza 16 maggio 2022 n. 15504.

Un solo precendente
Non risultano altri precedenti, salvo Cassazione, sentenza 29 dicembre 2020, n. 29776, nello stesso senso della pronunzia in rassegna, ricordata in motivazione.
Ivi, in motivazione, il rilievo che l'affermazione secondo cui l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'amministrazione statale deve ritenersi eseguito - con conseguente liberazione dalla prestazione dovuta - mediante l'emissione dell'ordinativo di pagamento (la cui esecuzione è poi affidata alla Tesoreria), non essendo applicabile la regola del pagamento al domicilio del creditore, stabilita dall'articolo 1182 Cc – fatta propria da Cassazione, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13082, nonché da Cassazione, sentenze 9 febbraio 2010, n. 2843 e 2 marzo 2004 n. 4235, in Corriere tributario, 2004, p. 2142 (con nota di Samti A., Gli interessi sui rimborsi maturano fino all'emissione dell'ordinativo di pagamento) - trova applicazione unicamente alla fattispecie dei rimborsi in materia di imposte dirette considerata dall'articolo44 del dPR n. 602 del 1973. Tale norma individua specificamente quale dies ad quem finale della decorrenza degli interessi la data «dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza» è espressiva di una regola particolare, nella quale assume rilievo la funzione assegnata all'emissione dell'ordinativo, e non è emersione di un principio generale, scaturente dalla disciplina del r.d. n. 827 del 1924 e dal dPR n. 367 del 1994, secondo cui l'amministrazione statale si libera dell'obbligazione a suo carico con l'emissione dell'ordinativo di pagamento alla tesoreria competente.

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