Non basta informarsi sul web su armi e Isis a far scattare l'addestramento a fini terroristici
Scaricare dal web informazioni belliche riconducibili all'Isis e volere trasferirsi in Arabia Saudita non provano in sé il fine delle condotte
Il reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale non scatta solo per l'accertata acquisizione sul web di informazioni relative a materiale bellico riferibile all'Isis, ma deve esplicarsi anche con la finalità terroristica di tali acquisizioni.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20193/2023, ha infatti accolto il ricorso che lamentava la mancata prova della finalità terroristica lasciando monco l'inquadramento della condotta del ricorrente di cui risultava processulamente acclarata solo l'attività di informazione finalizzata alla divulgazione o all'autoaddestramento.
La vicenda processuale
Il fine del terrorismo veniva accertato dai giudici in base a una nota della questura che informava della rinvenuta indicazione divulgata dall'Isis a tutti gli affiliati o aspiranti tali di cancellare da Telegram (il sistema di contatti maggiormente usato da soggetti che mirano alla segretezza delle proprie attività) testi e contatti.
In effetti, sul Telegram dell'imputato non appariva nulla se non proprio la traccia dell'avvenuta cancellazione di messaggi e contatti. Da ciò la Corte di appello aveva derivato la prova della finalità terroristica per la quale l'imputato avrebbe frequentato siti dimostrativi di realizzazione e uso di materiale bellico, scaricandone i contenuti e salvandoli in base a precisa e tecnica catalogazione. Inoltre, la Corte di merito aveva valorizzato la chiara intenzione dell'imputato italiano di trasferirsi in Arabia Saudita al fine di dimostrare la finalità terroristica della sua attività informativa in rete.
L'annullamento della condanna e il vizio di procedura
Ma la Cassazione ha dovuto però annullare la condanna, con rinvio alla fase di merito, per il vizio di acquisizione agli atti della nota questorile che, secondo i giudici, aveva fornito un'ulteriore e decisivo elemento di prova della seconda finalità (quella terroristica) necessaria a integrare il reato previsto dall'articolo 270 quinquies del Codice penale. La nota era stata infatti acquisita dopo l'ammissione al rito abbreviato e risultava inserita nel fascicolo processuale, ma in assenza di contraddittorio. Si trattava quindi di prova inutilizzabile e ora il giudice del rinvio dovrà dimostrare la sussistenza del fine di compiere atti terroristici in base ai soli elementi utilizzabili e ritualmente entrati nel processo.