Non c'è obbligo di sospendere esenzione dal visto di chi proviene da Paesi terzi che lo impongano ai cittadini Ue
L'assenza di reciprocità non impone alla Commissione Ue di introdurre o reintegrare automaticamente l'obbligo
La Commissione non era tenuta a sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini statunitensi a causa della mancanza di reciprocità in materia. Infatti, con la sentenza sulla causa C-137/21 - tra Parlamento europeo e Commissione Ue - la Corte di giustizia risolve la questione sull'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini statunitensi affermando che la Commissione dispone di un margine di discrezionalità politica per decidere sull'opportunità di sospendere tale esenzione nel caso in cui un Paese terzo decida di imporre ai cittadini di uno o più Stati membri Ue un obbligo di visto. Anche se è vero che il diritto dell'Unione europea mira a garantire la piena reciprocità in materia di visti per cui in linea di principio, solo gli Stati terzi che concedono un'esenzione dall'obbligo del visto a tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione possono beneficiare di una siffatta esenzione per i loro cittadini.
Va però valutata l'esistenza o meno di giustificazione al mantenimento dell'esenzione dal visto.
Giudizio della Cgue
La Commissione non è automaticamente obbligata a sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini dello Stato terzo interessato che invece lo introduce per le persone provenienti dalla Ue. Da ciò la decisione negativa della Cgue sul " ricorso per carenza" proposto dal Parlamento europeo contro la Commissione. Infatti, il Parlamento intendeva far dichiarare che la Commissione avrebbe dovuto sospendere temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per brevi soggiorni per i cittadini degli Stati Uniti poiché tale Paese imponeva ai cittadini bulgari, croati, ciprioti e rumeni l'obbligo di visto.
Il regime Ue
La regola secondo cui i cittadini di un determinato Paese terzo necessitano di un visto per attraversare le frontiere esterne di uno Stato membro è prevista di maniera uniforme in tutta l'Unione europea.
Il Legislatore unionale (ossia Parlamento europeo e Consiglio Ue) ha adottato un regolamento che fissa l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini necessitano di un visto e di quelli per cui è prevista invece l'esenzione.
Il visto imposto ai cittadini Ue
La questione della reciprocità va valutata nel caso in cui un Paese terzo, i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto, decida di imporre tale obbligo ai cittadini di uno o più Stati membri. Il regime Ue in una tale situazione prevede un iter in più fasi fondato sul meccanismo di reciprocità, che consenta risposte solidali a livello unionale.
Alla Commissione sono delegate diverse iniziative in materia quali la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto.
Nel caso concreto andava risolt la questione dell'esenzione dal visto per i cittadini statunitensi a fronte dell'obbigo previsto per l'ingresso negli Usa ai cittadini bulgari, croati, ciprioti e rumeni. In effetti, il Parlamento europeo aveva rinnovato a ottobre 2020 l'invito alla Commissione a sospendere temporaneamente l'esenzione, ritenendo che l'Esecutivo di Bruxelles avesse l'obbligo di procedere in tal senso per mancanza di reciprocità. Al contrario, la Commissione non ha ritenuto opportuno sospendere in quel momento l'esenzione a causa dei rischi che una tale decisione avrebbe potuto comportare a livello politico ed economico. Da ciò il ricorso alla Cgue presentato dal Parlamento europeo contro la "carenza" imputata alla Commissione. Il rigetto della domanda di condanna è fondato sull'interpretazione della Grande sezione della Corte Ue secondo cui la Commissione non è automaticamente obbligata a sospendere l'esenzione, bensì dispone di un margine di discrezionalità politica al riguardo.
Discrezionalità da agire in base a tre criteri:
- l'esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto con il Paese terzo;
- gli interventi effettuati presso le autorità del Paese terzo in ambito politico, economico e commerciale, ai fini della reintroduzione o dell'introduzione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini degli Stati membri;
- le conseguenze della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri con il Paese terzo in questione.







