Penale

Non commette esercizio abusivo della professione il farmacista che fa test anticovid nella sua parafarmacia

Non viola le regole professionali che riempiono la norma penale in bianco che prevede il reato

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di Paola Rossi

Non commette il reato di esercizio abusivo della professione il farmacista che - in veste di titolare di una parafarmacia - offre al pubblico l'effettuazione di tamponi antigenici per la diagnosi del Covid 19. La norma penale tutela, infatti, le professioni in quanto tale: il che vuol dire che commette il reato previsto dall'articolo 348 del Codice penale chi svolge senza titolo abilitativo una delle attività riservate a una data categoria professionale. In realtà la legge 78/2020 ai commi 418 e 419 dell'articolo 1 prevede - per rafforzare la lotta contro il virus - la possibilità che le farmacie dotate di uno spazio fisico riservato possano effettuare i tamponi in questione con il relativo contributo statale. La norma emergenziale parla in effetti solo di farmacie, ma come lamentava il ricorrente tale previsione vuole assicurare che la gestione dei test sia gestita da un farmacista comprese le attività di comunicazione dei risultati alle autorità sanitarie a ciò preposte.

Quindi al ricorrente, essendo effettivamente un farmacista, veniva contestato la forma di svolgimento della professione all'interno di un esercizio commerciale diverso dalla farmacia. Il ricorrente affermava perciò non solo di non aver commesso il reato, ma di aver diritto alla restituzione dei beni sequestrati alla parfarmacia e in particolare dei tamponi Covid 19 in quanto abilitato professionalmente a poterli effettuare. Il ricorrente invoca anche le norme del decreto Bersani sulla liberalizzazione per ribadire l'irrilevanza penale della forma imprenditoriale con cui si svolge la professione a cui si è abilitati. Ovviamente dalla violazione della norma che riserva i test antigenici alle sole farmacie possono derivare conseguenze in termini di responsabilità, ma non penale in casi come quello affrontato dalla Cassazione.

Quindi la Cassazione - con la sentenza n. 22434/2022 - ha disposto la restituzione delle cose sequestrate compresi i tamponi per effettuare i test antigenici in quanto il ricorrente era effettivamente farmacista e quindi abilitato a praticarli. E non ha ravvisato il fumus del reato contestato di abusivo esercizio della professione.

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