Rassegne di Giurisprudenza

Non costituisce uno strumento finanziario derivato la clausola di indicizzazione al cambio di valuta estera inserita in un contratto di leasing

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratto di leasing - Leasing in costruendo - Clausola di indicizzazione al cambio valuta estera - Esclusa la natura di strumento finanziario derivato
La clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera inserita in un contratto di leasing "in costruendo" non integra uno strumento finanziario derivato poiché è assimilabile solo finanziariamente e non anche giuridicamente al "domestic currency swp", costituendo solo un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, inserita in un leasing in costruendo, non integra uno strumento finanziario derivato. Le clausole di un simile contratto relative alla conversione di una valuta estera costituiscono non uno strumento finanziario distinto dall'operazione che costituisce l'oggetto del contratto ma una modalità indissociabile di esecuzione dello stesso.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 22 febbraio 2021, n. 4659

Contratti di borsa - In genere 'interest rate swap' - Causa - Individuazione - Fondamento
La causa dell' "interest rate swap", per la cui individuazione non rileva la funzione di speculazione o di copertura in concreto perseguita dalle parti, non coincide con quella della scommessa, ma consiste nella negoziazione e monetizzazione di un rischio finanziario, che si forma nel relativo mercato e che può appartenere o meno alle parti, atteso che tale contratto, frutto di una tradizione giuridica diversa da quella italiana, concerne dei differenziali calcolati su flussi di denaro destinati a formarsi durante un lasso temporale più o meno lungo ed è espressione di una logica probabilistica, non avendo ad oggetto un'entità specificamente ed esattamente determinata.
Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 12 maggio 2020, n. 8770

Contratti di borsa - In genere 'interest rate swap' - Verifica di validità dell'accordo - Modalità - Contenuto necessario
In tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi; tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo.
Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 12 maggio 2020, n. 8770

Procedimento civile - In genere condizione di procedibilità di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 - Riferimento ai contratti bancari e finanziari - Significato - Estensione al leasing immobiliare stipulato con istituto di credito - Esclusione
In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), nonchè alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicchè non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto.
Corte di Cassazione, Civile, Ordinanza del 12 giugno 2018, n. 15200