Il corteggiamento digitale ostinato, dopo che l’altro ha espresso il proprio dissenso, non è romantico. È molesto. E anche se non dura mesi, anche se si consuma in pochi giorni, quando è invadente, è reato. La Corte di cassazione (sentenza n.32770/2025) ha sancito un principio che segna un chiaro spartiacque nell’interpretazione del reato di molestia nei tempi della comunicazione digitale: messaggi e chiamate, anche se brevi, anche se non minacciosi, inviati ripetutamente all’ex partner dopo la rottura...
Riproduzione riservata Ⓒ

