Non è deducibile il risarcimento danni per la consegna tardiva dell'immobile
La commissione tributaria regionale, invece, aveva dato ragione al contribuente
Indeducibili i costi relativi al risarcimento danni da ritardo nella consegna di un immobile. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 15932/21. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenza della Ctr. Quest'ultima ha evidenziato che quanto al recupero a tassazione dei costi relativi al risarcimento dei danni da ritardo nella consegna di un immobile a seguito di transazione, la somma transatta poteva costituire un costo inerente al relativo ricavo.
La Cassazione ha dato ragione all'amministrazione in quanto in base al Tuir (articolo 75 ora articolo 109) le spese e gli altri componenti negativi di norma sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, mentre quella che tecnicamente viene chiamata la mora debendi non rappresenta un costo da cui derivi un ricavo. La Cassazione ha richiamato anche un principio di diritto che nega l'agevolazione fiscale in funzione dell'antieconomicità dell'operazione come appurato nel caso di specie.
Quindi "In tema di detrazione dei costi, l'inerenza deve essere valutata secondo un giudizio di carattere qualitativo e non quantitativo correlato all'attività di impresa, con la conseguenza che in tema di Iva, la stessa non può essere esclusa solo in virtù di un giudizio sulla congruità del costo che non condiziona né esclude il diritto alla detrazione, salvo che l'amministrazione finanziaria dimostri l'antieconomicità dell'operazione che costituisce elemento sintomatico dell'assenza di correlazione della stessa con l'esercizio dell'attività imprenditoriale".
Nella specie la Ctr non si è attenuta ai richiamati principi, avendo ritenuto deducibili i costi relativi al risarcimento dei danni da ritardo nella consegna di un immobile oggetto di preliminare di vendita, scaturenti da atto di transazione, in quanto la somma transatta non costituiva una spesa "inerente al relativo ricavo". Invero il costo sul risarcimento danni scaturito dall'atto di transazione trovava la sua fonte in un fatto antigiuridico qual era l'inadempimento contrattuale, con la conseguenza che la mora debendi non rappresenta una somma collegata alla produzione di ricavi.