Penale

Non è pubblicazione arbitraria di atti giudiziari l'affissione in strada di una denuncia contro ignoti

In assenza di un reale danno alle attività di indagine il fatto non costituisce il reato in quanto privo di offensività

di Paola Rossi

La condanna per un reato deve fondarsi sulla riconosciuta offensività della condotta dell'imputato contro il bene tutelato dalla norma incriminatrice.

Secondo la sentenza n. 13121/2023 della Cassazione penale non sussiste, ad esempio, la contravvenzione prevista dall'articolo 684 del Codice se la pubblicazione mediante affissione della denuncia sporta contro ignoti non danneggia le attività degli inquirenti nella fase delle indagini preliminari.

Infatti nonostante la segretezza delle risultanze dell'attività di indagine va valutato se, in concreto, l'affissione in luogo pubblico possa integrare il reato tenendo anche conto degli elementi contenuti nella denucia resa conoscibile a un numero indistinto di persone. Vanno cioè rilevati eventuali elementi che danneggrebbero le attività inquirenti finalizzate ad assicurare alla giustizia i responsabili del reato denunciato.

Nel caso concreto la Cassazione ha escluso l'offensività contro il corretto svolgersi delle attività giudiziarie nel gesto del ricorrente che dopo aver denunciato l'imbrattamento da parte di ignoti di un palazzo storico appena ritinteggiato aveva sullo stesso muro incriminato apposto copia della denuncia. In sede di merito il ricorrente era stato condannato per il reato contravvenzionale, in quanto era stata data rilevanza ai passaggi della denuncia dove si indicavano come fonti di prova le riprese di telecamere fisse. Il ricorso contrasta tale rilievo dei giudici di merito facendo notar che le telecamere erano come prescritto per legge ampiamente segnalate a chiunque. Quindi la Cassazione aderisce al ragionamento della difesa secondo cui tale circostanza non avrebbe alcuna forza illegittima disvelatrice del segreto delle indagini e non avrebbe intralciato la loro prosecuzione tramite acquisizione di ulteriori e diverse prove.

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