Non è reato violare le prescrizioni del Daspo del giudice se ci si adegua al Daspo questorile
Il caso si realizza quando vi è condanna per la violazione del Daspo amministrativo e il giudice fissi modalità di astensione e di presentazione in questura ulteriori e diverse ma la cui violazione non è però sanzionata dall’ordinamento
La sentenza n. 39462/2025 della Corte di cassazione penale ha chiarito di fatto quali siano le conseguenze per chi colpito da Daspo del questore lo abbia violato e il giudice nel condannarlo per il relativo reato prescriva ulteriori e diverse prescrizioni dell’obbligo di presentazione durante le competizioni sportive che gli sono interdette mancando però di rispettarle.
In effetti, nel caso concreto deciso dalla Cassazione, il ricorrente aveva violato le prescrizioni del Daspo “giudiziario” ma risultava essersi adeguato a quelle dettate inizialmente dal questore con l’emissione del Daspo amministrativo.
In sintesi secondo la Suprema Corte in un tal caso prevale la previsione degli obblighi di presentazione stabiliti dal questore - il cui rispetto è presidiato “penalmente” dalla norma dell’articolo 6 della legge 401/1989 - mentre l’ordinamento giuridico non prevede sanzioni penali a carico di chi essendo stato condannato per il suddetto reato non si adegui alle ulteriori regole di presentazione e fasce orarie stabilite dal giudice in occasione della condanna.
L’annullamento per l’accoglimento del ricorso si fonda quindi sulla considerazione che la sentenza impugnata aveva erroneamente ricondotto la violazione del cosiddetto Daspo giudiziario alla fattispecie di reato prevista per il cosiddetto Daspo amministrativo. Operando di fatto un’indebita estensione analogica in malam partem della disposizione incriminatrice (articolo 6 della legge 401) in violazione del principio di legalità.
Non è quindi configurabile in quanto determinerebbe un’illogica circolarità del reato la fattispecie penale recata dall’articolo 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, quando vengano violati il divieto di accesso o l’obbligo di presentazione disposti dal giudice con sentenza di condanna per tale titolo di reato. Va ovviamente precisato visto il loop determinatosi nel caso affrontato che il primo reato - per evidenti ragioni logiche - deve essere stato commesso con violazione del divieto o dell’obbligo di presentazione ordinati dal questore, a norma dei commi 1 e 2 dell’articolo di legge in questione.







