Non è risarcibile il danno da ritardo per declaratoria d'incostituzionalità
Il caso esaminato dal Tar Campania riguardava una sanatoria edilizia per una norma poi dichiarata inconstituzonale
Se la parte privata rivendica il diritto al risarcimento del danno da ritardo, sul presupposto che, ove la Pa avesse provveduto sollecitamente, il bene della vita, assicurato dalla norma in seguito dichiarata incostituzionale, sarebbe stato conseguito, per il Tar Campania (sezione II, 30 gennaio 2023, n. 670) l'interesse non è meritevole di tutela.
Tema inedito quello affrontato dal collegio della II Sezione del Tar Campania, cioè il danno da ritardo per aver, un Comune, non provveduto a rilasciare una sanatoria prima della caducazione costituzionale della norma applicabile, cui il Tar ha replicato chiarendo se che il vantaggio che si lamenta di non aver ottenuto dall'amministrazione elefantiaca sarebbe stato contra Costitutionem, per l'effetto non risulta tutelabile in via risarcitoria il ritardo subito.
Il caso esaminato
Con la pronuncia del 30 gennaio il Tribunale amministrativo ha esaminato l'impugnazione del diniego opposto da un Comune campano, nel 2017, all'istanza del permesso di costruire in sanatoria avanzata da tre cittadini, due anni prima (nel 2015), ai sensi dell'articolo 12, comma 4-bis della legge regione Campania n. 19/2009, in forza della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma (Corte Costituzionale, n. 107/2017) posta a fondamento della domanda. La parte privata, nel ricorso, asseriva che la declaratoria d'incostituzionalità fosse stata applicabile solo in ragione dell'illegittimo ritardo, pari a due anni dal deposito dell'istanza di sanatoria, dell'Amministrazione nella definizione della richiesta avanzata. Pertanto, secondo la difesa dei ricorrenti, ove il Comune fosse stato sollecito nel rilascio della sanatoria, il bene della vita richiesto sarebbe stato concesso, poiché il provvedimento sarebbe intervenuto in un punto della timeline anteriore rispetto alla declaratoria d'incostituzionalità della norma incriminata.
L'intervento della Consulta ha efficacia retroattiva
I togati campani hanno ritenuto la pretesa avanzata dagli istanti priva di pregio giuridico, in quanto la declaratoria d'incostituzionalità, diversamente dall'ipotesi del mutamento normativo sopravvenuto, espunge dall'ordinamento una disposizione che collide con la Carta Costituzione con efficacia retroattiva (ex tunc). Al contempo è stato chiosato che il limite dei diritti quesiti per la retroattività della pronuncia della Consulta risponde unicamente a esigenze di stabilità dei rapporti ormai definiti, senza sancire la legittimità dei medesimi, e neppure convalidare la pretesa a una definizione tempestiva dei rapporti pendenti per non veder operativa la pronuncia d'incostituzionalità medio tempore intercorsa.
Si è ritenuto, in definitiva, che difettasse di meritevolezza dell'interesse, la pretesa dei ricorrenti di essere risarciti per l'omessa applicazione di una legge incostituzionale a causa del ritardo del Comune nella conclusione del procedimento, in quanto il vantaggio che gli stessi hanno lamentato di non aver ottenuto sarebbe stato, in ogni modo, un vantaggio contra Costitutionem, perciò non tutelabile in via risarcitoria. Tenuto conto della peculiarità della vicenda, le spese sono state compensate.