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Non equo canone: la maggiorazione senza titolo dell'affitto di locazione consente al conduttore di ottenere la restituzione

Nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato

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di Giampaolo Piagnerelli

In regime non di equo canone il locatore non può chiedere al conduttore una somma superiore rispetto a quella pattuita e registrata originariamente.

Il principio di diritto. In particolare ai contratti di locazione siglati anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e rinnovatisi dopo la sua operatività, si applica l'articolo 13 della legge 431/1998 (è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato) con conseguente diritto del conduttore a far data dalla prima rinnovazione successiva all'entrata in vigore dello "ius superveniens" a ripetere il canone di locazione versato in misura superiore a quello risultante scritto e registrato. Questo è il principio di diritto espresso nella sentenza della Cassazione n. 27806/21.

Il ricorrente (conduttore) riferisce di aver condotto in locazione dal 1989 al 2013 un appartamento di proprietà di una Parrocchia (a Portofino) in forza del contratto concluso il 1° ottobre 1989 e debitamente registrato, impegnandosi a corrispondere come da copia del contratto un certo canone, successivamente maggiorato (senza motivo) in forza di scrittura privata sottoscritta alla stessa data di stipulazione. Il conduttore perciò ha eccepito di aver pagato illegittimamente un canone doppio (600mila lire invece di 300 concordate e registrate) rispetto a quello pattuito all'origine, manifestando l'intenzione di chiedere la restituzione di quanto indebitamente pagato.

Conclusioni. Alla luce del principio di diritto espresso, la Corte di cassazione ha accolto la richiesta del conduttore per aver pagato una somma maggiorata senza motivo a titolo di contratto di locazione.

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