Immobili

Non esiste riunione informale tra condòmini

Le decisioni assunte sono vincolanti anche se definite diversamente

di Paolo Risotti

La riunione di comproprietari e inquilini di uno stabile, in qualità non di condòmini ma di fruitori del servizio, è fonte di responsabilità per il condominio. Quindi se decidono di affidare a una determinata ditta la fornitura di gasolio per il riscaldamento centralizzato incaricando l’amministratore dello stabile di firmare il relativo contratto, quest’ultimo ha piena validità.

Era accaduto che la ditta scelta, non essendo stata pagata, avesse chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio. Quest’ultimo si riteneva però del tutto estraneo alla faccenda, sostenendo che l’assemblea che aveva deciso la conclusione del contratto di fornitura non avesse un carattere e una funzione condominiale.

Riforma le decisioni di merito, favorevoli al condominio, la Cassazione, sezione seconda civile, nella sentenza 13583 del 29 aprile 2022. Non ha alcun rilievo - precisa la Suprema corte - che gli intervenuti si siano qualificati “utenti” e non condòmini o conduttori, trattandosi di un dato nominale e formalistico, che non può alterare la sostanziale, e anche formale, natura condominiale dell’assemblea.

La Cassazione ha ribadito che le disposizioni in materia di condominio, che attribuiscono all’assemblea le decisioni sui beni comuni e all’amministratore sia il compito di attuarle che la gestione dei beni stessi e la tenuta della contabilità, hanno carattere vincolante, delineando un sistema di organizzazione rigida, che non è derogabile se non nei limiti previsti espressamente dalla legge.Pertanto, nel caso di un condominio, non sono ammissibili né permesse forme alternative per la gestione e amministrazione dei beni comuni.

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