Non lecita la pubblicità comparativa di prezzi se fatta tra negozi diversi
Una pubblicità comparativa dei prezzi fra negozi diversi quanto a tipologia e dimensioni non è lecita in determinate circostanze . Una pubblicità del genere può altresì essere ingannevole se il consumatore non è informato con chiarezza, nella pubblicità stessa, della diversità quanto a tipologia e dimensioni dei negozi posti a confronto. Lo ha precisato la Corte di Giustizia Ue con la sentenza 8 febbraio 2017 nella causa C-562/15.
Oggetto del contendere una campagna pubblicitaria televisiva che poneva a confronto i prezzi di 500 prodotti di grandi marche applicati nei negozi Carrefour e in negozi concorrenti (fra cui i negozi Intermarché) e offriva al consumatore il rimborso del doppio della differenza di prezzo se avesse rinvenuto altrove un prezzo più basso. A partire dal secondo spot televisivo, i negozi Intermarché selezionati per il confronto erano tutti supermercati, mentre i negozi Carrefour erano tutti ipermercati. Tale informazione compariva solamente in caratteri più piccoli sotto il nome Intermarché.
Adita della controversia, la Cour d'appel de Paris chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione se una pubblicità del genere, in cui sono posti a confronto i prezzi di prodotti venduti in negozi diversi quanto a dimensioni o tipologia, sia lecita alla luce della direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa. Essa chiede, inoltre, se il fatto che i negozi interessati siano diversi quanto a dimensioni e tipologia costituisca un'informazione rilevante che, conformemente alla direttiva 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali, debba essere necessariamente segnalata al consumatore affinché quest'ultimo possa assumere una decisione consapevole di natura commerciale.
La Corte ricorda, innanzitutto, che in forza della direttiva 2006/14 ogni pubblicità comparativa deve confrontare obiettivamente i prezzi e non essere ingannevole. Orbene, allorché l'operatore pubblicitario e i concorrenti appartengano a ditte, ciascuna delle quali possiede una gamma di negozi diversi quanto a dimensioni e tipologia, e il confronto non sia riferito alle medesime tipologie e dimensioni di negozi, l'obiettività del confronto può risultarne falsata se la pubblicità non menziona tale diversità: i prezzi dei beni di consumo corrente, infatti, possono subire variazioni in funzione della tipologia o delle dimensioni del negozio, cosicché un confronto asimmetrico può avere l'effetto di creare o aumentare artificiosamente la differenza fra i prezzi dell'operatore pubblicizzato e quelli dei concorrenti in funzione della selezione dei negozi oggetto di confronto.
La Corte rammenta, peraltro, che è ingannevole una pubblicità comparativa che ometta o occulti un'informazione rilevante di cui il consumatore medio ha bisogno, tenuto conto del contesto, per prendere una decisione consapevole di natura commerciale, o che presenti un'informazione del genere in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo, e che, di conseguenza, può indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. La Corte precisa però che una simile pubblicità risulterà ingannevole soltanto se il consumatore non venga informato del fatto che il raffronto è stato effettuato fra i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o tipologia superiori dell'operatore pubblicizzato e quelli rilevati nei negozi di dimensioni o tipologia inferiori delle ditte concorrenti. Informazione che deve non soltanto essere fornita in modo chiaro, ma altresì comparire nel messaggio pubblicitario stesso.
Cgue -Sentenza 8 febbraio 2017 causa C -562/15