Penale

Rottamazione cartelle, non punibile chi paga prima del dibattimento

Pagamento integrale nei tempi per rottamazione con beneficio penale. Decisione molto attuale anche rispetto alle sanatorie della legge di bilancio 2023

di Laura Ambrosi

Anche la rottamazione o le altre sanatorie consentono di beneficiare della non punibilità del reato se il pagamento del dovuto è eseguito entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

A confermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10730.

L’amministratore unico di una società veniva condannato, con decisione confermata anche in appello, per il reato di omesso versato Iva.

La sentenza veniva impugnata in Cassazione lamentando che il giudice territoriale non avesse correttamente applicato la norma penale in materia di non punibilità. Infatti, prima dell’apertura del dibattimento, la società aveva aderito alla rottamazione ter concordando con l’Agenzia un piano di pagamento del totale dei debiti iscritti a ruolo oggetto di procedimento penale.

La Cassazione ha ricordato che l’articolo 13 comma 1 del Dlgs 74/2000, dopo le modifiche del 2015, ha previsto la non punibilità dei reati di omesso versamento se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono estinti con l’ integrale pagamento degli importi dovuti, anche se a seguito di procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalla norma tributaria, nonché del ravvedimento operoso. La Suprema Corte ha precisato che le speciali procedure conciliative previste dalla legge 119/2018 (la quale aveva appunto introdotto la rottamazione ter), come le precedenti analoghe norme agevolative, sono comprese tra quelle richiamate dalla norma penale (articolo 13 del Dlgs 74/2000) a prescindere dal fatto che per effetto di tali istituti non sono dovute le sanzioni e gli interessi. L’ interpretazione è in linea con la finalità deflattiva, volta a incentivare la riscossione delle entrate tributarie anche con il richiamo, volutamente generico alle “speciali procedure” previste dalle norme tributarie.

Le cosiddette rottamazioni, quindi, sono ricomprese nel novero degli istituti attraverso i quali è possibile escludere la punibilità del reato di omesso versamento, trattandosi, di accordi di definizione agevolata che assicurano comunque il recupero all’Erario delle somme dovute.

Inoltre, il precetto penale prevede altresì il rinvio di 3 mesi dell’apertura del dibattimento, prorogabile di ulteriori 3 a facoltà del giudice, per consentire maggior tempo per provvedere all’integrale estinzione del debito.

La causa di non punibilità opera solo se entro la dichiarazione di apertura del dibattimento interviene non l’accordo tra contribuente e Fisco, ma l’integrale pagamento del dovuto.

La decisione è molto attuale, atteso che tutte le sanatorie introdotte con la legge finanziaria 2023 non hanno “automaticamente” previsto lo scudo penale. Alla luce di tali principi, tutte le sanatorie che prevedono l’integrale pagamento dell’imposta dovuta, senza interessi e sanzioni, consentono di ottenere il beneficio penale.

Resta qualche perplessità per le definizioni che prevedono il versamento parziale anche dell’imposta dovuta (ad es. alcune ipotesi di definizione delle liti o conciliazione speciale). Tuttavia, secondo la Cassazione, dette sanatorie rientrerebbero nelle speciali procedure conciliative citate dalla norma penale. Di conseguenza consentirebbero di usufruire anche dei relativi vantaggi penali.

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