Rassegne di Giurisprudenza

Non punibilità offese contenute in scritti e discorsi davanti autorità giudiziarie nei delitti contro l'onore

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Reati contro la persona - Delitti contro l'onore - Immunità giudiziale - Offese contenute in un esposto inviato al consiglio dell'ordine forense - Applicabilità dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. Infatti il soggetto che presenta un esposto disciplinare ad un Ordine professionale sollecita l'esercizio di un'attività pubblicistica di verifica del rispetto delle norme deontologiche, ma non è portatore di un diritto soggettivo e non è contraddittore nel procedimento che si instaura.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 17 maggio 2021 n. 19325

Reati contro la persona - Delitti contro l'onore - Immunità giudiziale - Esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - Ambito di applicazione - Fattispecie.
L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen., che è funzionale al libero esercizio del diritto di difesa, è applicabile unicamente alle espressioni offensive contenute in scritti difensivi inviati alle parti processuali attuali del giudizio ordinario o amministrativo al quale siano riferite, quali non possono ritenersi i soggetti meramente "interessati" al giudizio, né gli appartenenti al personale di cancelleria. (Fattispecie in cui il debitore esecutato aveva indirizzato alla cancelleria del giudice dell'esecuzione una "nota personale", nella quale accusava il creditore di aver riportato, nel precetto e nell'atto di pignoramento, un importo per spese processuali maggiore di quello indicato nel dispositivo della sentenza posta in esecuzione).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 17 settembre 2019 n. 38424

Reati contro la persona - Delitti contro l'onore - Immunità giudiziale - Accuse calunniose - Esimente ex art. 598 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative - non si applica alle accuse calunniose contenute in tali atti, considerato che la predetta disposizione si riferisce esclusivamente alle offese e non può, pertanto, estendersi alle espressioni calunniose. (Fattispecie relativa ad esposto disciplinare, recante l'accusa a carico di un legale di aver preteso dalla controparte in una causa civile, con toni intimidatori, somme di denaro non dovute).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 22 luglio 2019 n. 32823

Reati contro la persona - Delitti contro l'onore - Immunità giudiziale - Scriminante prevista dall'art. 598 cod. pen. - Ambito di operatività - Fattispecie.
In tema di delitti contro l'onore, perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art. 598 cod. pen. (relativa alle offese eventualmente contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria od amministrativa), è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito e affermato l'applicabilità dell'art. 598 cod. pen. al ricorso in prevenzione presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per contestare alcuni crediti professionali, considerato che il ricorrente era parte, sia pure potenziale, nell'eventuale giudizio di verifica presso il Consiglio dell'Ordine).
•Corte di cassazione, sentenza V penale, sentenza 26 febbraio 2019 n. 8421