Per le sezioni Unite non può essere sanata la procura inesistente
In caso contrario verrebbero sanati anche atti compiuti senza l’assistenza di un avvocato
Non può essere sanata l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite. Non sulla base dell’attuale (ma anche futuro) articolo 182 del Codice di procedura civile. Lo affermano le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 37434 depositata ieri. Per la pronuncia, inoltre, in aderenza alla tesi più restrittiva, in vizio che colpisce la procura speciale per il ricorso in Cassazione va incasellato nella categoria della nullità. Una nullità alla quale si può rimediare attraverso la rinnovazione , cancellando il vizio oppure procedendo al rilascio di una nuova procura . «Quest’ultima opzione - affermano le Sezioni unite - non contempla affatto che una procura possa non essere esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità, mediante un nuovo rilascio».
No alla sanatoria
L’estensione di una sanatoria e quindi della possibilità di intervenire sulla procura dopo un intervento del giudice con l’assegnazione di un termine , si porrebbe, puntualizzano ancora le Sezioni unite, in contrasto contrasto con il principio cristallizzato negli articoli 82 e 83 del Codice di procedura civile che impone , fatti salvi casi limitati ed eccezionali, l’intervento di un difensore, negando alla parte che non è avvocato di potere stare in giudizio personalmente.
Una regola, avverte la sentenza, indirizzata, nello stesso tempo, ad assicurare la migliore tutela possibile dei diritti a ciascuna delle parti, lo svolgimento rapido e ordinato del processo, garantito dalla presenza di tecnici in grado, tra l’altro di «purgarlo da rimostranze, lamentele e ostruzionismi privi di fondamento giuridico e dettati esclusivamente dal coinvolgimento emotivo delle parti prive di competenza giuridica che ne dilaterebbero inutilmente i tempi e agevolerebbero deprecabili liti, anche con passaggio a sgradevoli vie di fatto».
Un principio che sarebbe compromesso se si permettesse alla parte priva di assistenza legale tecnica di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore e, a nomina avvenuta, l’effetto retroattivo permetterebbe di attribuire piena validità agli atti sino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata regolarmente difesa da un avocato regolarmente dotato di procura. Si assisterebbe in sostanza a un’«impropria confusione» tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale e la rappresentanza processuale.
Peraltro, dal 30 giugno, o dal 28 febbraio se passerà l’ultima linea del Governo, con l’entrata in vigore della riforma Cartabia, questa posizione più intransigente, sottolineano le Sezioni unite, secondo la quale la norma non permette la sanatoria dell’inesistenza della procura, uscirà ulteriormente rafforzata.