L’istituto di credito non va ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per nullità del mutuo e per la sussistenza del maggiore controcredito di natura risarcitoria quale conseguenza della abusiva concessione del finanziamento stesso e dell’aggravamento del dissesto provocato dalla continuazione illegittima dell’attività. E la circostanza che ciò sia potuto accadere può ragionevolmente trovare come unica spiegazione la possibilità che aveva la banca di accedere, con riferimento al mutuo concesso...

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