Penale

Non serve la procura speciale all'avvocato che impugna un decreto penale di condanna

L'avvocato, anche se sprovvisto di procura speciale, è sempre legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna

di Marina Crisafi

Non necessita di procura speciale l'avvocato che impugna un decreto penale di condanna. Lo stabilisce la terza sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 16597/2022.

La vicenda
Ad interessare la Suprema Corte sono alcuni ricorrenti che adiscono il Palazzaccio per l'annullamento dell'ordinanza con cui il tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna che aveva applicato nei loro confronti la pena di 4.750 euro di ammenda ciascuno per il reato di cui all'articolo 44, lettera b) del Dpr n. 380/2001.
Tra i motivi di doglianza innanzi al Palazzaccio, il mancato riconoscimento della piena legittimazione del difensore di fiducia a proporre opposizione a decreto penale di condanna senza la necessità della procura speciale. A dire del tribunale, infatti, le opposizioni erano inammissibili sul rilievo che le stesse erano state presentate da difensore non munito di valida procura perché non autenticata nelle forme di legge.

La decisione
Per i giudici di legittimità i ricorsi sono fondati. «Il difensore di fiducia dell'imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è sempre legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna» afferma, infatti, la Corte ricordando il proprio insegnamento (cfr., tra le altre, Cass. n. 58015/2017; Cass. n. 43818/2015).
Conseguentemente, le opposizioni erano state tempestivamente e regolarmente presentate dal difensore di fiducia. Da qui l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e anche del decreto penale di condanna perché, nelle more, il reato si è estinto per prescrizione.

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