Civile

Non si applica l'imposta di registro alle operazioni di finanziamento contenute in atti giudiziari

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Imposta di registro - Operazioni di finanziamento garantito da fideiussioni - Operazioni finanziarie contenute in atti giudiziari - Istanza di rimborso.
Le operazioni di finanziamento e quelle di credito, secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del DPR n. 601/73 sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, da quelle catastali e ipotecarie e dalle tasse sulle concessioni governative. Tuttavia la semplice enunciazione di tali operazioni in atti giudiziari non comporta l'estensione dell'applicazione dell'imposta di registro.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 4 luglio 2019 n. 17938

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per il settore del credito - In genere - Operazioni di credito previste dall'artt. 15 del d.p.r. n. 601 del 1973 - Disciplina agevolativa - Atti giudiziari relativi a dette operazioni - Deroga al regime agevolativo - Interpretazione - Portata - Enunciazione in atto giudiziario di operazione agevolata - Assoggettamento ad imposta di registro ex art. 22 del d.p.r. n. 131 del 1986 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di agevolazioni tributarie al credito alla cooperazione, il fatto che l'art. 15, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non estenda l'assoggettamento delle operazioni di credito a un'unica imposta sostitutiva anche per gli atti giudiziari a esse relativi (i quali perciò sono soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario), non comporta che le operazioni in questione, per essere enunciate in sede di quegli atti giudiziari, divengano soggette anche a imposta di registro ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che disciplina l'imposizione degli atti "enunciati" e non registrati e non riguarda né l'enunciazione di atti esenti, né gli atti soggetti a imposizione sostitutiva, i quali, avendo già scontato detta imposta, non possono essere nuovamente soggetti a imposizione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non dovuta, in quanto già assolta in via sostitutiva, l'imposta relativa alla registrazione di un contratto di conto corrente e della garanzia fideiussoria, enunciati nel decreto ingiuntivo).
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 8 ottobre 2013 n. 22829

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per il settore del credito - In genere.
Il fatto che, in tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, l' art. 15, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non estenda il regime agevolativo previsto per le operazioni di credito (regime rappresentato dall'assoggettamento di esse ad un'unica imposta sostitutiva) anche agli atti giudiziari a esse relativi (i quali perciò sono soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario), non comporta che le operazioni di credito in questione, per il fatto di venir enunciate in sede di quegli atti giudiziari, divengano perciò soggette anche a imposta di registro, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 marzo 2002 n. 4586

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