Non sono regolarmente notificati per compiuta giacenza le richieste di informazioni e le prescrizioni dell'Ipl
La prima nota informativa dell'Ispettorato sul rapporto di lavoro va dimostrato che sia giunta a conoscenza dell'imputato
La raccomandata proveniente dall'Ispettorato contenente la richiesta di informazioni sul rapporto di lavoro costituisce il fondamento della contestazione del reato previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 628/1961. Tale comunicazione va dimostrato che sia stata portata a conoscenza dell'imputato e va prodotta dalla pubblica accusa in giudizio. Infatti, non si possono poi considerare regolarmente notificati cioè conosciuti dall'imputato i successivi verbali di prescrizione per la "compiuta giacenza" degli atti inviati. Non scatta alcun effetto sanante della mancata prova che effettivamente la non risposta alle richieste dell'Ispettorato si fondi sulla conoscenza del datore di lavoro di essere stato oggetto di specifica richiesta da lui inevasa.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 15237/2023, ha perciò respinto il ricorso della procura contro l'assoluzione dell'imputato per la contravvenzione conseguente al mancato riscontro e invio delle informazioni richieste. Infatti, il mancato ritiro della nota iniziale di richiesta dell'Ispettorato del lavoro non può essere superato dalla compiuta giacenza che esclude in radice la conoscenza dell'atto. E tale mancata conoscenza non può essere sanata dalla notificazione - sempre per avvenuta giacenza - dei successivi verbali di prescrizione inviati al datore di lavoro contravventore.
Il ricorso pretendeva di applicare per analogia quanto già affermato in materia di omessi contributi previdenziali sulla validità della notificazione avvenuta per compiuta giacenza dei verbali prescrittivi. Infatti, fa rilevare la Cassazione che, a differenza della nota dell'Ispettorato del lavoro con cui si richiedono informazioni, tali verbali di prescrizione presuppongono la già avvenuta commissione del reato e dettano i passi per poterlo estinguere. Non è cioè una situazione sovrapponibile al reato contravvenzionale ex articolo 4 della legge 628/1961 che scatta solo dopo l'omessa risposta alle richieste di informazioni dell'Ipl.