Immobili

Non trasferibili i posti auto pertinenziali

Si tratta di aree individuabili nelle planimetrieallegate ai rogiti notarili

di Fulvio Pironti

Due condòmini impugnavano dinnanzi al Tribunale di Messina la delibera con cui l’assemblea aveva approvato il riposizionamento dei loro posti auto su altra aerea. Ritenevano illegittimo il trasferimento in quanto infrangeva le pattuizioni suggellate nei rispettivi rogiti, in cui i posti auto erano individuati nelle planimetrie sottoscritte dai contraenti ed accluse agli atti di vendita.

Il condominio, costituitosi, ribadiva al contrario la legittimità della delibera, asserendo la natura condominiale del cortile in cui erano indicati i posti auto assegnati ai singoli condòmini. Con sentenza del 9 giugno 2021, il Tribunale di Messina dichiarava nulla la delibera di trasferimento.Veniva rilevato che negli atti di vendita stipulati dagli impugnanti risultavano effettivamente individuati i posti auto, quali beni pertinenziali, anche nelle allegate planimetrie sottoscritte dalle parti.

Gli impugnanti, perciò, non avevano acquistato un generico diritto di parcheggio, eventualmente riposizionabile, ma autonomi posti auto ben identificati e contrassegnati. Ne consegue che il vincolo pertinenziale posto in essere dal costruttore su un’area specifica non può subire trasformazioni ad opera del condominio.

La delibera che - come nel caso di specie - ha un oggetto non rientrante nelle competenze dell’assemblea o incide sui diritti individuali afferenti alla proprietà esclusiva di ciascun condomino è affetta dal grave vizio della nullità e pertanto deducibile di impugnativa in ogni tempo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©