Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito corruttivo di cui all’articolo 346, comma 2, del Codice penale, formalmente abrogato dall’articolo 1, comma 1, lettera s), della legge 3/2019 (cosiddetta “spazzacorrotti) e il delitto di traffico di influenze illecite di cui all’articolo 346-bis del Cp, come rinovellato dall’articolo 1, comma 1, lettera t), della stessa legge n. 3/2019.

Così le sezioni Unite penali della Cassazione, all’esito dell’udienza del 29 febbraio, che ha ...

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