Civile

Non viene meno il mantenimento per il padre che rassegna le dimissioni e rimane disoccupato

Si tratta di una libera determinazione del soggetto, il quale non aveva in alcun modo allegato, né, tantomeno, provato le ragioni poste a fondamento di tale decisione

di Giampaolo Piagnerelli

L’obbligo di mantenimento non viene meno per il padre separato che, volontariamente si sia dimesso dalla struttura della Pa cui apparteneva, trovandosi così disoccupato.

Il mantenimento della prole

La Cassazione (ordinanza n. 1873/26) ha precisato che “il comportamento del padre non poteva dar luogo a una situazione di oggettiva impossibilità di fare fronte al dovere di mantenimento della prole, e ciò tenuto, anche, conto del profilo professionale altamente specializzato dell’appellante, il quale aveva dichiarato di avere interrotto la propria collaborazione lavorativa con la Pa per dedicarsi allo svolgimento della professione forense”. A tal proposito la Cassazione ha condiviso la tesi del giudice d’appello secondo cui la cessazione del rapporto di lavoro precedentemente svolto presso un Comune agrigentino risultava il frutto di una libera determinazione del soggetto, il quale non aveva in alcun modo allegato, né, tantomeno, provato le ragioni poste a fondamento di tale decisione. 

Le precisazioni della Cassazione

Rileva la Cassazione, che - in assenza di elementi di segno contrario - doveva presumersi che l’appellante avesse dato le dimissioni nella concreta prospettiva di svolgere un’attività lavorativa differente ma che gli avrebbe conseguito una produzione di reddito uguale o maggiore, e, comunque, che gli avrebbe consentito di mantenere inalterato il proprio tenore di vita, giacché, altrimenti, tale decisione dovrebbe ritenersi del tutto irrazionale e, comunque, contraria ai doveri di mantenimento sullo stesso incombenti. 

Conclusioni

Al riguardo, i Supremi giudici ricordano che anche l’eventuale stato di disoccupazione (incolpevole) del genitore non poteva comunque giustificare il venir meno dell’obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, doveva quantificarsi sulla scorta della capacità lavorativa generica.

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