La decisione determina quindi una importante opportunità: quella di costruire modelli più trasparenti, democratici e coerenti con la Costituzione, anche se per il mondo reale delle imprese, dei lavoratori, dei sindacati e dei consulenti del lavoro, ciò significa un aumento della complessità soggettiva e procedurale.

Corte costituzionale - Sentenza 30 ottobre 2025 n. 156 - Stralcio - Presidente: Giovanni Amoroso; Relatore: Petitti

LA MASSIMA

Lavoro e formazione - Sindacati e libertà sindacale - Diritto sindacale e autonomia collettiva - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) - Costituzione nell'ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva e delle associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti, hanno comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda - Preclusione per le associazioni sindacali "maggiormente o significativamente rappresentative" all'interno della singola unità produttiva - Denunciata irragionevolezza di un criterio legale di rappresentatività, basato sull'effettività dell'azione sindacale, espressa dalla partecipazione alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi territoriali e degli accordi sindacali aziendali, in luogo di un criterio di rappresentatività reale del sindacato - Denunciata disparità di trattamento tra sindacati - Lesione dei principi del pluralismo e della libertà di azione sindacale. Questione di legittimità costituzionale: Articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 300/1970 - Illegittimità costituzionale parziale. (Legge 300/1970, articolo 19, comma 1)

In tema di costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) è illegittimo l'articolo 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite a iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il giudizio nel corso del quale si era posta la questione aveva a oggetto un ricorso ex articolo 28 della legge 300/1970, in cui l'organizzazione sindacale ricorrente aveva agito al fine di sentir dichiarare la natura antisindacale della condotta della società che le aveva impedito di costituire una Rsa in quanto non firmataria del Ccnl applicato in azienda.

La vicenda esaminata dal Tribunale di Modena

Nel giudizio incardinato presso il Tribunale di Modena il sindacato, non firmatario del Ccnl, lamentava di essere escluso dalle trattative relative...

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