Civile

Non viola la privacy il libro di informazione che riferisce di una vecchia condanna non presente nel casellario

Il giornalista aveva riportato il contenuto di una misura cautelare dove si faceva riferimento a un diverso reato di molti anni prima

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di Paola Rossi

Il diritto alla privacy del singolo si scontra - o meglio va raccordato - con quello alla libera informazione. Così anche un libro di taglio giornalistico, che riporti fatti risalenti nel tempo, non può, solo in base a tale circostanza temporale, essere considerato privo di qualsiasi interesse per la collettività, come invece sosteneva il ricorrente. Quest'ultimo, oltre al risarcimento del danno per l'asserita violazione della privacy, aveva domandato ai giudici anche la deindicizzazione del proprio nominativo dai motori di ricerca su internet in conseguenza del suo esercizio del diritto all'oblio. Infatti, digitando su google il suo nominativo, appariva subito il sito che offriva al pubblico il libro incriminato e di cui aveva chiesto il ritiro dal commercio.

La sentenza n. 9923/2022 della Cassazione respinge il ricorso, ritenendo congruo il ragionamento dei giudici di merito che hanno negato il risarcimento, in quanto non vi era stata violazione della privacy, ma un corretto esercizio di cronaca giudiziaria. E la Cassazione ha totalmente pretermesso la decisione sul diritto all'oblio - da ottenere tramite la deindicizzazione internet del libro in cui tale cronaca veniva offerta al pubblico - in quanto il ricorrente non aveva agito contro il "giusto" convenuto, ossia il titolare del motore di ricerca internet. Il ricorrente aveva, infatti, agito solo contro l'autore dell'opera e la casa editrice, ma non appunto il soggetto che gestiva il motore di ricerca. Per cui la domanda non era procedibile sul punto.

Privacy e informazione
La vicenda riguarda un privato a cui era stata applicata una misura cautelare che riportava una precedente condanna per truffa. Reato che non figurava però nel casellario giudiziale. Da tale circostanza il ricorrente riteneva violata la propria privacy per la divulgazione di una condanna pregressa che nulla aveva a che vedere - per tempo e sostanza - con la vicenda riportata. Ma la Cassazione conferma la legittimità del ragionamento dei giudici che, nell'effettuare il dovuto bilanciamento tra libertà d'informazione e diritto alla tutela dei dati personali del singolo, non hanno accertato alcun superamento dei limiti (anche deontologici) dell'attività giornalistica contestata dal ricorrente. Legittimità fondata sul rilievo, di per sé non sempre sufficiente, che la notizia fosse sostanzialmente vera anche se non presente nel certificato penale del ricorrente.

La Cassazione, infine, ricorda che tanto la tutela della privacy quanto il diritto all'oblio vanno controbilanciati con il diritto alla libertà di informare e di essere informati, in particolare quando la persona cui si riferiscono le notizie è di fatto un personaggio pubblico.

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