Comunitario e Internazionale

Non viola la proprietà intellettuale il software che sfrutta la memoria Ram di un programma

L’importante è che tali funzioni aggiunte - in corso di esecuzione del programma oggetto di tutela - siano transitorie e non riproducibili in altre e successive sessioni di utilizzo

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di Paola Rossi

Con la sentenza sulla causa C-159/23 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fornito un’importante interpretazione delle regole Ue di tutela di programmi informatici affermando che la direttiva relativa alla loro tutela giuridica non consente al titolare di impedire la commercializzazione da parte di un terzo di un software che si limita a modificare il contenuto di talune variabili inserite temporaneamente nella memoria Ram: nel caso si trattava di consolle per videogiochi.

Il caso riguardava la Sony che commercializza la ben nota PlayStation e i giochi per tali consolle. La società aveva agito in giudizio contro un’altra società tedesca che distribuisce software e un dispositivo compatibili con la PlayStation offrendo all’utilizzatore la possibilità di impiegare opzioni di gioco non previste da parte della Sony.

La Sony riteneva che i prodotti informatici commercializzati dalla società tedesca avessero l’effetto di modificare i propri software su cui è basato il videogioco. Da cui la lamentata violazione del suo diritto esclusivo di autorizzare siffatte modifiche e la richiesta di risarcimento del danno.

Il giudice a quo
Il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia la corretta e uniforme interpretazione della direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Il rinvio pregiudiziale faceva rilevare che il software “modificativo” viene installato direttamente dall’utilizzatore sulla propria consolle e che esso va in esecuzione contemporaneamente al software di gioco. Quindi non vengono modificati o riprodotti il codice oggetto, il codice sorgente, la struttura interna e neanche l’organizzazione del software originale e oggetto di tutela. Secondo i giudici il programma “incriminato” si limita a modificare il contenuto delle variabili temporaneamente inserite dai videogiochi nella memoria Ram della consolle e che vengono utilizzate durante l’esecuzione: pertanto, il videogioco viene eseguito sulla base di tali variabili dal contenuto modificato.

La risposta della Cgue
Secondo la decisione comunitaria non rientra nell’ambito della tutela conferita dalla direttiva il contenuto di tali dati variabili inseriti da un programma per elaboratore nella memoria Ram di un elaboratore e utilizzati da detto programma durante la sua esecuzione. Però ciò vale nei limiti in cui questo contenuto immesso non consenta la riproduzione o la realizzazione del programma in una fase successiva. Infatti, la direttiva tutela soltanto la creazione intellettuale quale essa si riflette nel testo del codice sorgente e del codice oggetto del programma per elaboratore. Invece, la stessa direttiva non tutela le funzionalità del programma né gli elementi mediante i quali gli utilizzatori sfruttano tali funzionalità, sempre che questi ultimi non consentano una riproduzione o una realizzazione di detto programma in una fase successiva.

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