Norma penale in bianco e principio di legalità
Reati speciali - Disciplina igienica degli alimenti - Legge 283/1962 - Norma penale in bianco - Non configurabilità.
L'articolo 5, lett. d), della legge 283/1962 in materia di disciplina igienica degli alimenti non può essere considerata una norma penale in bianco perché contiene la nozione di “nocività”, intesa con riferimento a quelle sostanza alimentari che possono creare un pericolo alla salute pubblica per non essere genuine, nonché quella di “alterazione” intesa come presenza di un processo modificativo dell'alimento che diviene altro da sé per un fenomeno di spontanea degenerazione. Ciononostante, l'alterazione del prodotto alimentare, tale da determinare la sussistenza del reato in questione, può essere desunta anche dal superamento dei livelli consentiti in circolari del ministero della Sanità appositamente emanate.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 31 gennaio 2017 n. 4522
Stupefacenti - In genere - Nozione legale di stupefacente - Conseguenze - Rilevanza penale delle sole sostanze inserite negli appositi elenchi - Struttura dell'illecito penale di cui all’articolo 73 del Dpr n. 309 del 1990 - Norma penale parzialmente in bianco - Rispetto del principio di legalità - Fondamento.
Nell'attuale ordinamento penale vige una nozione legale di stupefacente per cui sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti, i quali, adottati con atti di natura amministrativa in attuazione delle direttive espresse dalla disciplina legale, integrano il precetto penale di cui all'articolo 73 del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, costruito con struttura di norma parzialmente in bianco. (In motivazione la Suprema corte ha affermato la piena aderenza al principio di legalità di tale disposizione, poiché è la legge che indica, con idonea specificazione, i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità amministrativa.)
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 9 luglio 2015 n. 29316
Fonti del diritto - Legge penale - Successione di leggi - Norme extra-penali - Modificazioni - Applicabilità dell'articolo 2, comma secondo, del Cp - Condizioni - Successione di regolamenti comunitari - Effetto retroattivo - Esclusione - Fattispecie.
In tema di successione di leggi penali, la configurabilità del reato di cui all'articolo 292 del Dpr n. 43 del 1973 non è esclusa dalla sopravvenienza di regolamenti comunitari che, modificando il regime doganale vigente all'epoca della condotta, sottraggano determinate attività economiche all'obbligo di corresponsione dei diritti di confine, in quanto le fonti normative sovranazionali non contribuiscono a definire il precetto penale, attraverso il meccanismo della “norma penale in bianco”, alla stregua degli atti sottordinati nella gerarchia delle fonti, ma costituiscono solo un requisito del fatto descritto nel precetto penale, che non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del Cp. (Fattispecie relativa a importazione di banane, per la quale il regolamento comunitario n. 1964/2005 ha introdotto un sistema tariffario fisso eliminando i diritti di confine).
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 1 ottobre 2014 n. 40551
Navigazione - Sicurezza della navigazione - Reato di cui all'articolo 1231 del codice della navigazione - Natura - Norma penale in bianco.
La previsione incriminatrice di inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è norma penale in bianco, diretta a recepire sotto l'aspetto precettivo ogni disposizione che sia ritenuta dalle autorità competenti rilevante ai fini della sicurezza della navigazione.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 10 maggio 2011 n. 18305
Reati edilizi - Permesso di costruire - Inosservanza delle prescrizioni - Rinvio a norme prescrittive di carattere tecnico o amministrativo - Norma penale in bianco - Elementi extra-penali - Compito del giudice - Articolo 44, comma 1, lett. a), del Dpr 380/2001.
Il reato di cui all'articolo 44, comma 1, lett. a), del Dpr 380/2001, costituisce un tipico esempio di norma penale in bianco che fa rinvio a norme prescrittive di carattere tecnico o amministrativo, di fonte extra-penale. È compito del giudice quello di verificare l'eventuale inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di costruire attraverso una comparazione tra l'ipotesi di fatto e la fattispecie legale quale risultante dagli elementi extrapenali (sezioni Unite 21 dicembre 1993 n. 11635).
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 22 ottobre 2012 n. 41162