Norme sulle prescrizioni presuntive, non operano quando il diritto nasce da un contratto scritto
Per la Cassazione, ordinanza 12 gennaio 2022 n. 789, deve escludersi che sia soggetto alla prescrizione triennale il credito spettante per la partecipazione a un collegio arbitrale
Le norme in tema di prescrizioni presuntive non operano quando il diritto, di cui si chieda il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto. Per la Cassazione, ordinanza 12 gennaio 2022 n. 789, deve escludersi, pertanto, che sia soggetto alla prescrizione triennale di cui all'articolo 2956 del Cc il credito spettante per la partecipazione a un collegio arbitrale (nella specie: in qualità di presidente), atteso, da un lato, che quando la nomina dell'arbitro è rimessa alle parti ciascuna di esse deve rendere noto all'altra l'arbitro nominato con atto notificato per iscritto, dall'altro, che l'accettazione dell'incarico deve essere data per iscritto, da ultimo che la nomina e l'accettazione richiedono lo scambio di atti che devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e che – infine – la eventuale autoliquidazione del compenso (da parte degli arbitri) non determina la immediata esigibilità dello stesso, essendo necessaria una complessa procedura.
I precedenti giurisprudenziali sul primo principio
Sulla prima parte della massima, nel senso che la prescrizione presuntiva, di cui all'articolo 2956, comma 1, n. 2, Cc non opera quando il credito azionato tragga origine da un titolo scritto, si veda la Cassazione, ordinanza 30 aprile 2018, n. 34639 (ove la precisazione che le norme in tema di prescrizione presuntiva riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale).
Sempre in questo senso si è precisato, altresì:
- che, non è soggetto alla prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956, comma 1, n. 2, il credito del consulente tecnico d'ufficio, che è fondato su un decreto di liquidazione emesso dall'autorità giudiziaria all'esito di un incarico verbalizzato in atto fidefacente, (Cassazione, ordinanza 16 novembre 2021, n. 34639);
- la prescrizione presuntiva del compenso dell'avvocato non opera se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta, (Cassazione, sentenza 13 gennaio 2017, n. 763, in Foro it., 2017, I, c. 513);
- la prescrizione presuntiva dei crediti dei professionisti, sancita dall'art. 2956, n. 2, c.c., si fonda sulla natura del contratto d'opera intellettuale, nel quale l'adempimento del cliente suole avvenire senza dilazione e senza quietanza scritta; pertanto, essa non è opponibile alla società che abbia eseguito una prestazione professionale prima della l. 7 agosto 1997 n. 266, quando le società potevano ricevere incarichi professionali (estranei alle attività «protette») solo con strumenti diversi dal contratto d'opera intellettuale, caratterizzato da personalità della prestazione,(Cassazione, sez, un., sentenza 25 giugno 2015, n. 13144, in Rass. forense, 2015, p. 541);
- si può avvalere delle prescrizioni presuntive anche un soggetto obbligato a tenere le scritture contabili, non interferendo tale disciplina con quella dei requisiti di forma dei contratti, (Cassazione, ordinanza 8 maggio 2014, n. 9930);
- il contratto scritto che esclude l'operatività della prescrizione del credito dell'avvocato, ai sensi dell'art. 2956, n. 2, Cc, non può essere individuato nella procura ad litem, la quale, essendo negozio unilaterale di investimento della rappresentanza processuale, va tenuta distinta dal contratto di mandato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista, (Cassazione, sentenza 4 luglio 2012, n. 11145);
Per i giudici di merito, sempre nello stesso senso, la prescrizione presuntiva prevista dall'art. 2956 Cc relativa ai crediti dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e il rimborso delle spese relative, non opera nel caso in cui l'incarico professionale sia stato conferito al professionista con atto scritto, (Tribunale di Cagliari, sentenza 29 maggio 1995, in Riv. giur. sarda, 1997, p. 92).
Per altri riferimenti, nel senso che le prescrizioni presuntive, che trovano fondamento e ragione solo in quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta, non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell'obbligo di pagamento del dovuto, la Cassazione, sentenza 7 aprile 2006, n. 8200, ha cassato la sentenza di merito che aveva ammesso l'operatività della prescrizione presuntiva, in relazione a compenso per attività professionale pattuito con pagamento da effettuare entro trenta giorni dall'ottenimento del contributo da parte dell'ente finanziatore.
Sulla seconda parte del principio
Sulla seconda parte della massima e, in particolare, in margine alla problematica se sia, o meno, soggetto a prescrizione presuntiva il diritto degli arbitri al compenso per l'attività prestata, non risultano precedenti.
Per utili riferimenti, nel senso che la forma scritta ad substantiam richiesta per la nomina degli arbitri (in virtù sia della natura negoziale dell'atto, ricollegantesi al compromesso per il quale detta forma è prescritta, sia della necessità che l'atto stesso sia notificato) è richiesta anche per la ratifica della nomina stessa, Cassazione, sentenza 26 settembre 1997, n. 9453, in Giustizia civile, 1998, I, p. 1399 (con nota di Giacobbe D., Illegittima costituzionale del collegio e nullità del lodo arbitrale), che, in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso che la nomina del difensore, deliberata da un Comune, potesse essere ritenuta come atto di ratifica della nomina di un arbitro illegittimamente designato.
Per la precisazione che la liquidazione delle spese e del proprio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti e può dar luogo anche ad obbligazioni parziarie ove i debitori abbiano accettato, anche per facta concludentia, la divisione dell'obbligazione originaria in due o più obbligazioni di diversa entità, ciascuna posta a carico delle parti; il frazionamento dell'obbligazione permane, dunque, nel caso in cui le stesse si siano limitate a contestare il solo ammontare complessivo del credito degli arbitri, riconoscendo, tuttavia, sia la sussistenza dell'obbligazione di pagamento che la sua misura frazionaria, Cassazione, sentenza 27 marzo 2017, n. 2017, in Giurisprudenza italiana, 2017, p. 2454, con nota di Mollicone M.C., Accettata da tutti la ripartizione, il compenso arbitrale è dovuto in via parziaria. (Sempre sulla questione specifica, la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti, sicché la parte che non ha accettato tale proposta non ha interesse ad impugnare il capo del lodo arbitrale riguardante la liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio, nonché degli onorari degli arbitri, del compenso del segretario e delle spese di funzionamento collegio, Cassazione, sentenza 26 settembre 2014, n. 20371).