Notai, frequenti stipule presso la stessa banca non provano il “procacciamento”
La Cassazione, sentenza n. 1239 depositata oggi, ha anche chiarito che le tariffe basse (o assenti) da sole non provano l’illecito disciplinare
Ai fini della responsabilità disciplinare del notaio, l’aver stipulato un alto numero di atti – circa un terzo del totale – presso la stessa banca non prova, di per sé, l’illecito utilizzo di un “procacciatore d’affari”, vietato dal codice deontologico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 1239 depositata oggi, accogliendo, sotto questo profilo, il ricorso di un notaio sospeso per un mese.
Al contrario, la Corte di appello di Bari, valorizzando quanto affermato dal Consiglio regionale di disciplina, aveva ritenuto provato il “procacciamento”, facendo leva sulla frequente presenza del notaio presso due filiali di Intesa Sanpaolo, circostanza “indicativa del fatto che il professionista non fosse stato scelto dalle parti, ma dalla banca stessa”. In particolare, il numero di atti in filiale era pari al 30% del totale nel 2020 e al 40% nel 2021. Non solo, le stipule in banca, in quanto rientranti nel novero degli atti notarili, avrebbero dimostrato il “concorso consapevole del notaio nella scelta eterodiretta del professionista”.
Al termine di una ampia ricostruzione normativa e giurisprudenziale, la Seconda sezione civile afferma che affinché si realizzi l’illecito utilizzo di procacciatori di clienti (art. 147 legge n. 89 del 1913), sono indispensabili sia l’opera del terzo che indirizzi al notaio un certo numero di clienti, sia un atteggiamento attivo del professionista. Una tale congiunzione di eventi infatti “è idonea a turbare il corretto esercizio della funzione pubblica, in quanto altera il momento della libera scelta del notaio da parte dei potenziali clienti, senza necessità che vi sia la prova del danno effettivo subito dagli altri notai”.
Nessuna rilevanza, invece – prosegue la decisione -, assume il fatto che il procacciatore sia parte del contratto stipulato dal notaio (in questo caso la banca che eroga il mutuo). Il termine “terzo”, utilizzato dalla norma, infatti, “non va inteso in senso contrattuale, ma attiene alla posizione del procacciatore rispetto al notaio stesso”.
Per la Suprema corte, tuttavia, le argomentazioni del giudice di merito “tutte incentrate sul ruolo preponderante della banca nell’erogazione dei mutui” e sulla “quantità di atti stipulati” presso le stesse, non provano nulla. Esse, infatti, non spiegano i motivi per i quali “fosse stata considerata dimostrata l’opera di indirizzo dei clienti verso il notaio da parte della banca, né, tantomeno, l’atteggiamento attivo del notaio, che di quella intermediazione si sarebbe servito”. Non si può infatti considerare “indicativo” – insiste la Cassazione - il “solo numero di atti stipulati” nella sede dell’istituto “siccome neutro ai fini voluti e carente in merito agli altri requisiti afferenti al rapporto procacciatore-notaio”.
La Corte ha poi accolto anche un altro motivo di ricorso riguardante la sanzione di due mesi di sospensione per gli onorari “irragionevolmente bassi”, se non “negativi”, nel 21% dei casi. Per il Collegio di secondo grado così facendo si “sviliva” la professione.
“L’onerosità – si legge nella decisione – è elemento normale, ma non essenziale”. Dunque, la percezione di compensi inferiori ai minimi tariffari o addirittura la non percezione “è di per sé irrilevante ai fini dell’illecito di tipo concorrenziale”. Tuttavia, prosegue la Cassazione, permane la sanzionabilità della concorrenza illecita “realizzata attraverso comportamenti contrari ai doveri di correttezza professionale o servendosi di altri mezzi non confacenti al decoro e al prestigio della classe notarile, come, ad esempio, l’assunzione in proprio, da parte del professionista, dei costi dell’attività professionale in un numero rilevanti di casi, poiché tale condotta è obiettivamente idonea a fungere da fattore di attrazione e di fidelizzazione della clientela”.
Così ricostruito il quadro normativo, nel caso specifico – conclude la Cassazione - “i giudici, pur avendo ritenuto, con ragionamento presuntivo, che, in alcuni casi, il notaio aveva senz’altro sostenuto i costi del cliente, ha omesso di analizzare approfonditamente la circostanza e di accertare in modo più pregnante il numero dei casi e la sua rilevanza, essendosi principalmente concentrati sull’entità delle tariffe praticate, nonostante l’avvenuta abrogazione della relativa norma”.





