Notai, mancata traduzione dell'attività certificativa invalida la procura rilasciata all'estero
Procedimento civile – Procura speciale alle liti - Rilasciata all'estero - Mancata allegazione dell'attività certificativa del notaio - Nullità.
È nulla la procura alla lite rilasciata all'estero, per difetto di traduzione in lingua italiana dell'attività certificativa svolta dal notaio relativa all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, in quanto non può ritenersi sufficiente la sola circostanza della traduzione della procura generale alle liti a integrare il requisito mancante che concerne l'attività certificativa in sé.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 4 novembre 2019 n. 28217
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Rilasciato all'estero - Procura alle liti rilasciata all'estero - Autenticità - Accertamento - Requisiti - Mancanza - Conseguenze.
La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'articolo 12 della legge n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 aprile 2018 n. 8174
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Rilasciato all'estero - Procura alle liti rilasciata in conformità alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 - Mancata allegazione dell'attività certificativa del notaio - Invalidità - Fondamento.
La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'articolo 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 29 maggio 2015 n. 11165
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Rilasciato all'estero - Procura alle liti - Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 - "Apostille" autenticata non in lingua italiana - Validità - Fondamento.
È valida la procura alle liti conferita per atto pubblico rogato da notaio in un paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, corredato dalla cd. "apostille", contestualmente autenticata ancorché non in lingua italiana, atteso che l'art. 122, primo comma, cod. proc. civ., prescrivendone l'uso, si riferisce agli atti endoprocessuali e non anche a quelli prodromici, per i quali vige il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.
•Corte di cassazione, sezione Unite civili, ordinanza 2 dicembre 2013 n. 26937