Notai: niente sanzione per il professionista che procede all'acquisto di quote di una consortile senza la delibera del Cda
I giudici di merito avevano invece rilevato che si trattava di un comportamento affetto da intrinseca gravità che giustificava la misura sanzionatoria
Niente sanzione disciplinare al notaio che procede a una contrattazione con una struttura pubblica senza uno specifico provvedimento giustificativo. In particolare - spiega la Cassazione (sentenza 9627/23) - al notaio è stato addebitato dal Consiglio notarile di Bari la stipula dell'atto di acquisto di quote di partecipazione di una srl consortile da parte di un Politecnico pugliese, con intervento del Rettore non preceduto da una delibera del consiglio di amministrazione e non sorretto da ragioni di urgenza.
La decisione dei giudici di merito
Il giudice di seconde cure ha reputato la violazione assolutamente grave, tale da compromettere il decoro e il prestigio della categoria notarile, con applicazione "doverosa" del disposto dell'articolo 147 comma 1, lettera a) della legge 89/2013. Pur riconoscendo l'atto di acquisto di quote di partecipazione da parte del Politecnico non affetto da nullità o annullabilità ma da sola inefficacia, lo stesso è stato reputato di "intrinseca gravità" per le seguenti ragioni:
1) la determinazione che è a esso conseguita di un grave danno di immagine per l'ente pubblico "improvvidamente rappresentato da un falsus procurator";
2) la compiacenza della professionista di soddisfare, con la sua stipulazione, l'esigenza del rettore di agire come "uomo solo al comando";
3) la "scarsa o nulla fiducia" riposta nelle prestazioni della categoria notarile dai potenziali utenti che apprendano dell'assoluzione in sede disciplinare di un notaio che consente a un rettore universitario di acquistare quote di partecipazione societaria senza farsi autorizzare dal consiglio di amministrazione.
La sentenza della Cassazione
La Cassazione ha accolto invece il ricorso del notaio in quanto proprio l'articolo 147 della legge n. 89/2013 prevede che: "È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:
a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato.
Alla luce di quanto ricordato la Cassazione non ha ravvisato gli estremi per un'offesa al decoro della classe notarile in quanto quello che veniva definito falsus procurator altro non era che il Rettore che aveva pieni poteri contrattuali.