Responsabilità

Notai, responsabilità solidale limitata

Per la Cassazione il professionista deve essere chiamato a versare l’imposta mancante solo se questa ha natura principale, mentre non è coinvolto se ha natura complementare

di Rosanna Acierno

Nell’ambito dell’imposta di registro, il notaio rogante è responsabile di imposta in ossequio al suo ruolo di garanzia della posizione creditoria dell’Amministrazione finanziaria. E, se il Fisco accerta imposte non versate, la responsabilità solidale del notaio con le parti scatta soltanto se l’imposta evasa ha natura principale, mentre è esclusa nel caso di imposta complementare. Sono alcune delle conclusioni a cui è giunta la Cassazione che, con la sentenza 9538 del 24 marzo 2022, si è pronunciata sulla responsabilità del notaio rogante in caso di mancato pagamento della maggiore imposta di registro a opera delle parti sostanziali (quali contribuenti effettivi) dell’atto registrato.

Ma non sempre è facile distinguere imposta principale e complementare.

Le verifiche del Fisco

La questione affrontata dai giudici di legittimità è di grande interesse perché è sempre più frequente il caso in cui le Entrate – a seguito di un mero controllo cartolare basato sul riscontro di difformità immediatamente percepibili della registrazione telematica dell’atto con il «Mui» (modello unico informatico), effettuata dal notaio rogante pagando l’imposta di registro in misura fissa – inviano al notaio stesso l’avviso di liquidazione, chiedendogli direttamente l’integrazione dell’imposta versata.

Nell’ambito dell’imposta di registro, l’articolo 42 del Dpr 131/1986 distingue l’imposta dovuta in: principale, applicata al momento della registrazione o richiesta dall’ufficio per correggere errori e omissioni effettuati in sede di autoliquidazione; suppletiva, se diretta a correggere errori e omissioni dell’ufficio; complementare, applicata in ogni altro caso diverso dai precedenti.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, solo la maggiore imposta di registro chiesta al notaio entro il termine di 60 giorni dalla registrazione telematica ha natura di imposta principale «tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell’autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall’atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative». Solo in questi casi si ravviserebbe la responsabilità solidale del notaio con le parti sostanziali dell’atto per il pagamento della maggiore imposta liquidata.

Tuttavia, come si può evincere dalle pronunce, stabilire con certezza quando in pratica è configurabile la responsabilità solidale del notaio non è sempre immediato. Diverse, infatti, sono le pronunce di legittimità che hanno escluso o che, comunque, nutrono dubbi in merito alla configurabilità della responsabilità solidale del notaio rogante anche a seguito di controllo dell’autoliquidazione, ravvisando la natura non principale, ma complementare della maggiore imposta di registro (o di successione) accertata.

Le conseguenze

Eppure, dalla responsabilità solidale del notaio per il pagamento dell’imposta discendono adempimenti e incombenze specifiche.

L’articolo 1, comma 63, lettera a), della legge 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 142, della legge 124/2017, stabilisce, infatti, che il notaio è tenuto a versare su un apposito «conto corrente dedicato», tra l’altro, «tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta, e comunque le spese anticipate ex articolo 15, comma 1, numero 3), del Dpr 633/1972, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale».

Ne consegue che, qualora il notaio rogante fosse ritenuto responsabile solidale e, dunque, fosse tenuto a pagare in via principale l’imposta di registro, avrebbe il diritto e l’obbligo di ottenere dalle parti contraenti, prima di stipulare l’atto, quanto dovuto all’Erario in relazione all’atto di cui si deve richiedere la registrazione.

I CASI RISOLTI DAI GIUDICI

1 Atto di compravendita immobiliare con autonoma disposizione negoziale
Ha natura principale, con conseguente responsabilità solidale del notaio, l’imposta richiesta dall’ufficio a seguito di controllo della registrazione telematica, mediante Mui, del contratto di compravendita immobiliare, in cui l’Agenzia trova un’autonoma disposizione negoziale circa la garanzia per evizione, prestata da soggetti estranei al contratto di compravendita.
Cassazione, sentenza 5862/2022

2 Verbale di assemblea straordinaria con enunciazione di finanziamento soci
Ha natura principale (con conseguente responsabilità solidale del notaio) l’imposta chiesta dall’ufficio a seguito di controllo sulla registrazione telematica, mediante Mui, del verbale di assemblea straordinaria di ripianamento perdite, in cui l’Agenzia rinvenga l’enunciazione dell’atto di finanziamento soci.
Cassazione, sentenza 5859/2022

3 Riqualificazione dell’oggetto della compravendita di terreno
Ha natura principale, con responsabilità solidale del notaio, l’imposta chiesta dall’ufficio a seguito di controllo della registrazione telematica mediante Mui, se deriva dalla riqualificazione dell’oggetto del contratto, da terreno edificabile ad agricolo, perché questo elemento è desumibile dall’atto, essendo di «immediata evidenza ed univoca lettura».
Cassazione, sentenza 5865/2022

4 Atto di scioglimento del Trust con attribuzioni al disponente
Va esclusa la responsabilità solidale del notaio per il pagamento dell’imposta di donazione proporzionale richiesta dall’agenzia delle Entrate a seguito di controllo dell’autoliquidazione dell’imposta, dopo la registrazione telematica tramite Mui, di un atto di scioglimento del trust con attribuzioni al disponente, per cui il notaio aveva liquidato l’imposta fissa, in quanto tale imposta ha natura complementare.
Cassazione, sentenza 6617/2022

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