Amministrativo

Notai solidali, sì alla tassa dell’ordine in base al reddito

Nel distretto di Brescia, la tassa annuale a carico dei professionisti era stata fissata dal Consiglio notarile con una progressività a scaglioni, dall’1 al 4%

di Guglielmo Saporito

Prelievo progressivo sui notai, per far fronte alle spese di funzionamento dei Consigli notarili, anche se la norma parla di generica proporzionalità: è l’orientamento del Consiglio di Stato (sentenza 7144/2020). Nel distretto di Brescia, la tassa annuale a carico dei professionisti era stata fissata dal Consiglio notarile con una progressività a scaglioni, dall’1 al 4%, seguendo l’importo degli onorari a repertorio. Con l’innalzarsi dell’attività professionale, aumentava anche il contributo all’ordine.

Un notaio aveva osservato che le norme sulla copertura delle spese di funzionamento dell’ordine (articolo 93 legge 89 / 1913 e 14 del Rdl 1324 / 1923), parlano di tassazione “proporzionale”, cioè a suo parere di aliquota unica. Inoltre, il singolo Consiglio notarile non avrebbe potuto tramutare il criterio di proporzionalità in quello di progressività. La risposta del Consiglio di Stato è stata negativa, ma di particolare interesse perché fa evolvere norme anteriori alla Costituzione alla luce di sopravvenuti principi solidaristici, redistributivi e di capacità contributiva.

La proporzionalità prevista dalla norma del 1913 va, infatti, intesa come una formula diretta ad esprimere un principio di solidarietà di cui i Consigli notarili devono tener conto in sede di definizione della tassa annuale: quindi, va chiesto di più a chi è in condizione di dare di più, a fronte di un’utilità (i servizi dell’ordine professionale) restituita in modo eguale per tutti gli iscritti.

I principi di capacità contributiva vanno quindi collegati a quelli della Carta di uguaglianza sostanziale e solidarietà. In conseguenza, il concetto di “proporzionalità” posto dalla legge notarile, può essere inteso come contribuzione “in proporzione” all’aumentare delle possibilità economiche degli iscritti alle spese di funzionamento del Consiglio notarile distrettuale.

Diventa così possibile ripartire la tassa annuale con aliquote per scaglioni e le “esigenze di bilancio” del Consiglio notarile, possono essere ripartite utilizzando anche una “fotografia reddituale” degli iscritti. Di anno in anno, è quindi giustificata l’adozione di un criterio di calcolo della tassa con aliquote progressive per scaglioni, valorizzando la “componente solidaristica” dell’appartenenza al Consiglio. È sufficiente che la curva delle aliquote sia ragionevole, mentre non ha rilievo l’esistenza di un trattamento differente per i notai a seconda dell’appartenenza a diversi collegi notarili, in quanto ciascun collegio deve annualmente motivare le specifiche esigenze di bilancio cui far fronte mediante la tassa annuale.

Spetterà quindi ai singoli consigli valutare di volta in volta se il criterio meccanicamente proporzionale svolga adeguatamente la funzione solidaristica o se sia necessario introdurre aliquote differenziate, limitando l’eccessivo peso prodotto dall’aliquota unica per i notai con onorario repertoriale più basso. Di tali aliquote differenziate, osserva Consiglio di Stato, si possono giovare i professionisti più giovani, che hanno mediamente un onorario più basso. Proprio quest’ultima osservazione potrebbe dare spunto anche ad altri ordini porfessionali, utilizzando il loro diretto contatto con le rispettive Casse di previdenza ed i relativi dati reddituali.

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