Civile

Notaio delegato dal giudice, vendita a rischio risarcimento

La Cassazione, sentenza n. 38944 depositata oggi, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'assicurazione

Rischia di dover risarcire il danno il notaio delegato dal giudice alla vendita di un immobile pignorato se colposamente fa perdere al venditore la chance di vendere ad un prezzo superiore. La Corte di cassazione, sentenza n. 38944 depositata oggi, dichiarando inammissibile il ricorso della compagnia di assicurazione del professionista, condannata a sua volta a tenere indenne il notaio, ha così di fatto confermato la decisione della Corte di appello di Roma.

Il giudice di secondo grado, accogliendo il ricorso del proprietario contro la sentenza del Tribunale di Roma, aveva affermato la sussisteva della condotta colposa del professionista ed il fatto che essa aveva provocato all'attore "un danno da perdita delle chances di vendere l'immobile ad un prezzo maggiore, danno quantificato nell'importo di euro 250.000". La sentenza d'appello è stata poi impugnata dal rappresentante generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra ma la Suprema corte lo ha ritenuto inammissibile.

I giudici hanno poi dichiarato inefficace perché tardivo anche il ricorso incidentale relativo al quantum del risarcimento. Il proprietario aveva sostenuto la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo. Mentre infatti nella motivazione, la CdA aveva dichiarato di voler liquidare il danno patito dall'attore "in via equitativa all'attualità, assumendo come parametro il sesto del valore dell'immobile", la somma finale di 250.000 euro siccome comprensiva anche della "rivalutazione ed interessi da lucro cessante" non corrispondeva più ad 1/6 del prezzo di aggiudicazione dell'immobile (1.400.000 euro). Il ricorso incidentale notificato fuori termine è consentito dall'articolo 334 c.p.c. eccetto però quando, come nel caso, il ricorso principale sia dichiarato inammissibile.

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