Civile

Notifica nulla se inviata a un secondo da mezzanotte

La vicenda trae origine dall’invio dell’Avvocatura di un ricorso alle Entrate

di Laura Ambrosi

È tardivo il ricorso notificato via pec la cui ricevuta di accettazione sia successiva alle 23:59:59 del giorno di scadenza, in quanto non rileva l’orario di invio.

Ad affermare questo principio è la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 1519 depositata ieri (Rel. S. Saija).

La singolare vicenda trae origine dall’invio da parte dell’Avvocatura di un ricorso per Cassazione dell’Agenzia delle Entrate tramite pec nell’ultimo giorno utile rispetto allo spirare del termine.

La pec era stata inviata alle 00:00:00, la ricevuta di accettazione della spedizione era stata generata con la data del giorno successivo alle ore 00:00:01 e la ricevuta di consegna alle ore 00:00:05.

La Suprema Corte ha così ritenuto che il ricorso dell’Ufficio fosse inammissibile perché tardivo, in quanto inviato il giorno successivo al termine. I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che la Consulta (sent. nr. 75/2019) aveva dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 147 cpc, nella parte in cui poneva dei limiti temporali alle notifiche senza alcun distinguo per quelle effettuate via pec.

In particolare, la norma prevedeva che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. La Corte Costituzionale aveva ritenuto la disposizione irrazionale rispetto alle notifiche telematiche perché limitava in capo al mittente i termini temporali dell’ultimo giorno utile per l’impugnazione (fino alle ore 21 anziché le ore 24).

La Consulta aveva così concluso affermando che il deposito è tempestivamente eseguito per il notificante quando la ricevuta di accettazione “è generata entro le ore 24 del giorno di scadenza”, mentre per il destinatario nel momento è generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Alla luce di tale principio, la Cassazione si è interrogata su quale fosse il termine ultimo e quindi se le 00:00:00 fossero l’ultimo minuto/secondo dell’ultimo giorno ovvero il primo di quello successivo. Dopo un’approfondita analisi di norme e convenzioni di carattere generale in relazione alla misurazione del tempo, i giudici di legittimità hanno concluso che il giorno “x” inizia con lo scoccare delle ore 00:00:00. Tale ragionamento è supportato anche dal fatto che nel giorno si contano 86.400 secondi e pertanto l’ultimo secondo inizia alle 23:59:59 e pertanto il suo termine (quindi alle 00:00:00) segna l’inizio del primo secondo del giorno successivo. Ne consegue così che poiché ai fini delle notificazioni via pec vale la ricevuta di accettazione, al più tardi deve essere generata entro le 23:59:59 dell’ultimo giorno utile.

Nella specie, l’Agenzia aveva inviato materialmente la pec alle 00:00:00 e le ricevute (di accettazione e consegna) erano state generate successivamente. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto tardivo perché il termine a quell’orario era irrimediabilmente scaduto.

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