Civile

Notifica nulla se la Pec del dipendente Inps che rappresenta l’ente in giudizio non è in elenco

Sono validi per notifiche e comunicazioni processuali solo gli indirizzi comunicati al ministero della Giustizia da parte delle amministrazioni pubbliche e inseriti a cura dello stesso Ministero in apposito elenco

di Paola Rossi

Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio - avvalendosi direttamente di propri dipendenti - vanno effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati che può riguardare specifiche aree organizzative interne o pec dello stesso dipendente che rappresenta l’ente. Ma il requisito di validità ai fini notificatori dell’indirizzo di posta certificata cui si inviano gli atti del giudizio è che sia stato comunicato al ministero della Giustizia e da questi inserito nell’apposito elenco. Così la Corte di cassazione civile che - con la sentenza n. 961/2026 - ha affermato la nullità dell’adempimento effettuato a un indirizzo Pec non valido in base al dettato dell’articolo 16 del Dl 179/2012. In particolare dei suoi commi 7 e 12. La Cassazione ha perciò rinviato a nuovo ruolo la causa e fissato un termine al ricorrente affinché rinnovi la notificazione del ricorso a un indirizzo valido. Infatti, nel caso concreto la Pec verso cui era stato effettuato l’adempimento non risultava nell’elenco speciale previsto dalla legge con l’effetto radicale della nullità della notificazione all’Inps.

In materia previdenziale quindi la parte privata che agisca contro il diniego di una prestazione può validamente utilizzare per notificazioni e comunicazioni, soltanto gli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati dall’Inps stessa al ministero della Giustizia e da quest’ultimo inseriti “in una speciale sezione” dell’elenco previsto dal Dl 179.

Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.

Il comma 12 del suddetto articolo 16 stabilisce che al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni queste devono comunicare al ministero della Giustizia, con le regole tecniche previste dall’articolo 4, comma 1, del Dl 193/2009, l’indirizzo di posta elettronica certificata, conforme alle previsioni del Dpr 68/2005, presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco delle Pec curato dal Ministero è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. E l’adempimento è nullo se si utilizza un indirizzo non presente in elenco.

Infine, va affermato che l’onere di comunicare le Pec di cui l’amministrazione intenda avvalersi è generale. Riguarda cioè anche gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio, in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. L’obbligo di comunicazione e quindi di validità della Pec nel caso di costituzione in giudizio dell’ente tramite propri dipendenti riguarda anche tali ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata - che vengono riportati in una speciale sezione dello stesso elenco previsto dall’articolo 16 del Dl del 2012 - e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui viene eletto domicilio ai fini del giudizio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©