Civile

Notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per il legale extra districtum valgono le regole dell'impugnazione

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4663 depositata oggi<br/>

di Francesco Machina Grifeo

Applicando le regole sulle notifiche in materia di impugnazioni, la Cassazione (ordinanza 4663 depositata oggi) ha affermato che anche per l'opposizione a decreto ingiuntivo qualora "la parte nomini un difensore appartenente ad un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo, e tale difensore a sua volta elegga domicilio nel luogo dove ha sede il giudice, il suddetto difensore ha l'obbligo di comunicare alle controparti il mutamento di tale domicilio eletto extra districtum ". Per il giudice di merito invece sul debitore incombeva un obbligo di diligenza per cui avrebbe dovuto informarsi circa l'esatta corrispondenza del domicilio a cui notificare l'atto.

Per la Terza sezione civile dunque gli stessi principi enunciati con riferimento alla notifica di atti di impugnazione, "debbono essere applicati anche ad un atto - quello ex art. 645 c.p.c. — che non è ‘impugnatorio' in senso stretto ma che presenta, rispetto ad essi, profili di analogia, e ciò in relazione alla sua funzione, che è quella di evitare che il decreto ingiuntivo non opposto acquisti autorità di giudicato".

Del resto, prosegue la decisione, la Cassazione ha già sottolineato come il principio che attribuisce rilievo, sia pure eccezionalmente, al "caso fortuito" nell'errore nella notificazione dell'atto di impugnazione, si pone "in linea con le esigenze di effettività della tutela del diritto di azione", corrispondendo "ad una linea evolutiva dell'ordinamento, resa manifesta dalla generalizzazione del principio della rimessione in termini, di cui all'art. 153 Cpv., c.p.c., proprio allorquando la violazione del termine perentorio sia dipesa da causa non imputabile", fermo sempre restando, beninteso, che "la valutazione di quest'ultima dovrà essere particolarmente rigorosa, per non snaturare il regime della perentorietà e non comprimere oltremodo il diritto delle controparti al rispetto delle regole processuali assistite dalla grave sanzione della decadenza".

Su tali basi, dunque, si giustifica l'applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati anche alla notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Parimenti, prosegue la Corte, "opera anche il principio della pronta riattivazione del procedimento notificatorio (essendo trascorsi solo nove giorni tra la prima notificazione non andata a buon fine e la richiesta - e il successivo completamento - di quella effettuata presso l'effettivo studio del domiciliatario), essendo stato tale procedimento positivamente esaurito nel rispetto di un termine inferiore alla metà di quello, nella specie di quaranta giorni, previsto dall'art. 641 c.p.c..

Difatti, le Sezioni Unite hanno precisato come "dal sistema sia anche desumibile un limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dell'esito negativo della prima richiesta" di notificazione, ritenendo che esso vada "fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall'art. 325 c.p.c.", e, comunque, sempre fatta salva la ricorrenza di "circostanze eccezionali" che possano persino consentirne il superamento, purché delle stesse "sia data prova rigorosa" (n. 14594/2016).

Nella specie, come detto, essendo in tutto trascorsi nove giorni tra la prima notificazione, non andata a buon fine, e la seconda, regolarmente perfezionatasi anche nei confronti del destinatario, risulta osservato il "tempo ragionevole", come individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte e pari alla metà del termine (qui, venti giorni), fissato per l'espletamento dell'incombente (ovvero, nella specie, quaranta giorni, ex art. 641 c.p.c.).

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