Civile

Notifica con Pec, nulla se sono violate le forme digitali previste

La Cassazione (ordinanza n.16189/23) ha chiarito che la notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario

di Giampaolo Piagnerelli

«In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n.53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle "specifiche tecniche" date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT ( ndr. Processo civile telematico) dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "datiAtto.xml" –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n.53 del 1994), l a nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione…»

L'ordinanza della Corte

La Cassazione (ordinanza n.16189/23) ha fissato il principio di diritto chiarendo che la notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario e il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale, postula pur sempre che esso, oltre a essere giunto a conoscenza del destinatario sia stato anche portato nella disponibilità nella sua interezza. E la prova che l'atto sia stato portato nella disponibilità del notificando - ove non risulti da altre specifiche circostanze verificatesi nel caso concreto - viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" e ".msg" e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file "Dati.Atto.xml", l'accesso al quale consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario.
Viceversa, il solo deposito dell'atto notificato a mezzo Pec e delle ricevute di accettazione e consegna in formato pdf non consente analoga prova. Nel caso di specie, in cui è incontroverso che i files informatici non sono stati depositati in formato ".eml" e ".msg", la ricorrente ha dedotto di essere venuta a conoscenza della sentenza impugnata solo dopo avere ricevuto la lettera raccomandata contenente l'intimazione a pagare le spese del giudizio.

Le conclusioni

In mancanza di qualsiasi affidabile elemento da cui evincere che la parte destinataria avesse avuto la tempestiva consegna dell'atto di citazione in opposizione, in funzione della possibilità di costituirsi in giudizio ed esercitare appieno il proprio diritto di difesa, deve allora escludersi la sanatoria del vizio di nullità della notificazione della citazione per violazione delle forme digitali di deposito dell'atto notificato a mezzo Pec.

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